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Sentenza — n. 34042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for drug offender due to incorrect application of reviving lighter sentencing limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed an execution order that reduced Andrea Tedesco's sentence for drug possession. The court found the lower court incorrectly applied reviving lighter sentencing limits intended only for 'light drugs' to 'heavy drugs' like cocaine. Consequently, the Cassation Court annulled the order without remand, ruling that the original heavier sentence remained legally valid.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 2, comma 4, cod. pen.: The court established that reviving lighter sentencing limits for past offenses applies only to specific drug categories, not all, preventing erroneous reduction of sentences for heavy drugs.

Parole chiave

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drug possession sentencing execution order annulment reviving lighter limits light versus heavy drugs Cassation procedure penal code interpretation sentencing reduction adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'adito Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di procedere a detta rideterminazione, assumendo che l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alla riforma attuata con d.l.
Art. 2, comma 4, cod. pen.
Neppure rileva il fatto che la pena edittale è stata poi ridotta da una legge sopravvenuta, dovendosi, invero, avere riguardo al disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo il quale tale evento non produce effetti sulle pronunce divenute medio tempore irrevocabili.
d.l. 23 dicembre 2013, n. 146
Art. 620, lett. d) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021
32 del 2014 (Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021, P., Rv.
Corte costituzionale n. 40 del 2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: TEDESCO ANDREA nato a ROMA il 04/12/1976 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~tte le conclusioni del PG i u Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con cui sono stati chiesti l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento della richiesta nell'interesse di Andrea Tedesco, ha rideterminato la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, inflitta con la sentenza emessa in data 21/03/2012 (divenuta irrevocabile il 9/05/2013) dalla stessa Corte ) in quella di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.295,34 di multa. Ha, conseguentemente, dichiarato non ulteriormente eseguibile nei confronti del suddetto la frazione di pena detentiva di mesi 5 e giorni 10 di reclusione e la frazione di pena pecuniaria di euro 704,70 di multa, inflitte con la suddetta sentenza.

L'adito Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di procedere a detta rideterminazione, assumendo che l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alla riforma attuata con d.l. n. 272 del 2005 convertito con modificazioni dalla I. n. 49 del 2006, più favorevole per il condannato, sarebbe oggetto di reviviscenza a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies -ter del decreto legge appena menzionato.

2. Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge. In particolare, il ricorrente evidenzia che la decisione del Giudice dell'esecuzione si fonda su un presupposto errato, ossia che il previgente e reviviscente art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevedesse per il reato contestato oggetto di condanna la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro di reclusione, laddove, di contro, questa cornice edittale era quella prevista per le droghe leggere, mentre per le droghe pesanti, come quelle oggetto della detenzione in esame, la pena detentiva era sempre quella della reclusione da uno a sei anni di reclusione, dovendosi, pertanto, ritenere legittima la pena detentiva irrogata dalla Corte di appello con la sentenza irrevocabile. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe, invero, potuto rivedere la pena solo in relazione alla pena pecuniaria, essendo la vecchia formulazione più favorevole. Il ricorrente insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Invero, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dovere procedere alla rideterminazione della pena assumendo erroneamente che il previgente e reviviscente art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cioè quello anteriore alla riforma attuata con d.l. n.272 del 2005 convertito con modificazioni dalla I. n. 49 del 2006, prevedesse, per il reato contestato, la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro. Non ha, invero, tenuto conto del fatto che questa cornice edittale era quella prevista per le "droghe leggere" e non per le "droghe pesanti", come quella (cocaina) oggetto di detenzione nel caso in esame, per le quali ultime l'innalzamento aveva riguardato soltanto la pena pecuniaria (essendosi, invero, passati da una pena con minimo di euro 2.582,00 e massimo di euro 25.822,00 a quella con minimo di 3.000,00 euro e massimo di euro 26.000,00), risultando la pena detentiva prevista prima della suddetta riforma per il fatto di lieve entità quella della reclusione da uno a sei anni.

Neppure rileva il fatto che la pena edittale è stata poi ridotta da una legge sopravvenuta, dovendosi, invero, avere riguardo al disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo il quale tale evento non produce effetti sulle pronunce divenute medio tempore irrevocabili. Infatti, in tema di stupefacenti, le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dal d.l. 23 dicembre 2013,n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicché, ai fini della rideterminazione della pena in sede esecutiva, le stesse non possono trovare applicazione qualora la sentenza di condanna riguardi un fatto commesso anteriormente al 23 dicembre 2013, dovendosi in tal caso considerare la cornice edittale prevista dalla norma nel testo precedente le modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021, P., Rv. 281442).

In detta pronuncia si evidenzia che la pronuncia costituzionale in ultimo menzionata ha determinato la reviviscenza dei limiti edittali antecedenti alla riforma suddetta anche per i fatti di lieve entità commessi prima del 23 dicembre 2013, aventi però ad oggetto - non come nel caso in esame - "droghe leggere", dichiarandosi, invero, l'incostituzionalità di un parametro legale (il minimo e il massimo edittale della reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 3.000 a euro 26.000) a fronte del quale ne veniva individuato un altro (quello da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 di multa, di cui all'art. 73, comma 5, nel testo precedente alle modifiche del 2006).

Diversamente, in relazione ai fatti di lieve entità aventi ad oggetto "droghe leggere" risulta solo innalzata la pena pecuniaria (nella misura sopra indicata). Ne consegue che la rivalutazione in melius di cui all'ordinanza impugnata non poteva essere effettuata, non avendo avuto - per quanto detto - nel caso di specie la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, invocata nell'istanza di rideternninazione della pena erroneamente accolta dal Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione, la refluenza ritenuta, ma un'incidenza senza dubbio più limitata.

2. Si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art.620, lett.

d) cod. proc. pen.. P. Q. M.Annulla senza rinvio l'ordinanza impugna