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Sentenza — n. 34028/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'i marzo 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato la penale responsabilità di Francesco Berlingeri e Francesca Passalacqua per i reati di detenzione illecita e porto in luogo pubblico di arma clandestina e detenzione illecita di munizioni e del primo anche per quello di ricettazione e, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha condannato Berlingeri alla pena di un anno e dieci mesi e 2.600 euro di multa e la Passalacqua alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di multa e 1.300 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso di Francesco Berlingeri deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.4.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale ricettazione prove acquisite illegalmente franco tiratore

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BERLINGERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 01/10/1994 PASSALACQUA FRANCESCA nato a CROTONE il 01/04/1989 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'i marzo 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato la penale responsabilità di Francesco Berlingeri e Francesca Passalacqua per i reati di detenzione illecita e porto in luogo pubblico di arma clandestina e detenzione illecita di munizioni e del primo anche per quello di ricettazione e, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha condannato Berlingeri alla pena di un anno e dieci mesi e 2.600 euro di multa e la Passalacqua alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di multa e 1.300 euro di multa.

2. Francesco Berlingeri e Francesca Passalacqua propongono, con unico atto, sottoscritto dall'avv. Pietro Chiodo, ricorsi per cassazione vertenti, ciascuno, su un motivo. Berlingeri deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità per la ricettazione di una pistola con matricola abrasa e stampigliatura non leggibile seppure in assenza di tranquillizzante prova della sua consapevolezza dell'illecita provenienza dell'arma, ovvero al cospetto di condizioni che avrebbero imposto, quantomeno, la riqualificazione del fatto nella meno grave contravvenzione sanzionata dall'art. 712 cod. pen.. La Passalacqua eccepisce, invece, violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità concorsuale in ordine alla detenzione ed al porto di pistola e munizioni quantunque non sia stato comprovato il suo consapevole contributo alla commissione di tali reati, rispetto ai quali avrebbe potuto esserle ascritta, al più, una connivenza non punibile.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 2 maggio 2022, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Francesco Berlingeri è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.2. Il 27 settembre 2020 Berlingeri fu sorpreso nella fragrante detenzione di una pistola cal. 635, con matricola abrasa e stampigliatura non leggibile, che egli custodiva, all'interno di un borsello, mentre procedeva, a bordo di una Smart ed in compagnia della compagna FrancesceiPassalacqua, in Botricello. L'arma venne rinvenuta dai Carabinieri che, nel corso di un occasionale servizio su strada, notarono il giovane nell'atto di disfarsi, gettandolo dal finestrino del veicolo, dell'involucro.

Incontestate la detenzione ed il porto in luogo pubblico di arma e munizioni, i giudici dì merito hanno stimato la sussistenza anche degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, per avere l'imputato ricevuto un bene di matrice illecita, stante l'abrasione della matricola e l'illegittimità della stampigliatura, nella piena coscienza della sua provenienza delittuosa. A tal fine, hanno sottolineato che la spiegazione offerta, in proposito, da Berlingeri — il quale ha detto di avere casualmente reperito l'arma sotto un cespuglio, presso il quale egli si era fermato per espletare un bisogno fisiologico — è del tutto inattendibile, anche perché contraddetta dall'immediata percepibilità, ictu ()culi, del carattere clandestino dall'arma, nonché dal contegno da lui serbato alla vista dei Carabinieri, consistito nell'arrestare bruscamente la marcia e, successivamente, nel ripartire a velocità sostenuta.

La decisione impugnata si palesa, a dispetto delle obiezioni del ricorrente, il quale ha ribadito la protesta di ignoranza della clandestinità dell'arma, scevra dal vizio dedotto, in quanto imperniata, in fatto, sulla carenza di credibilità della giustificazione offerta dall'imputato e coerente, in diritto, con il consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713;

Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso di Francesco Berlingeri deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.4.

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al ricorso di Francesca Passalacqua. La donna si trovava a bordo del veicolo, condotto dal compagno, sul quale il borsello contenente la pistola era riposto prima di essere lanciato dal finestrino. Ella era, del pari, presente sull'automezzo, condotto da Giovanni Berlingeri, padre di Francesco, il quale, portatosi sul luogo del controllo, si era offerto di accompagnare i due giovani, stante l'avvenuto sequestro della Smart, priva di copertura assicurativa, condotta dal figlio, e, subito dopo, si era recato nel punto in cui quest'ultimo si era disfatto del borsello, non senza avere prima curato di accertarsi dell'assenza, in zona, delle forze dell'ordine;

Francesco Berlingeri, sceso dal mezzo, aveva, quindi, recuperato l'arma venendo, tuttavia, subito bloccato dai militi, previamente appostatisi in sua attesa. Ciò posto, la responsabilità concorsuale di Francesca, Passalacqua è stata ricollegata, dal punto di vista dell'elemento psicologico, alla consapevolezza, da lei acquisita quantomeno in itinere, della detenzione in capo al compagno, e, dal punto di vista dell'apporto causale, al contegno da lei serbato nel lasso temporale intercorso tra il lancio del borsello del finestrino ed il ritorno sul luogo.

Sul punto, la Corte di appello ha, testualmente, argomentato che «...la Passalacqua ha assistito sia al lancio del borsello dal finestrino e sia al successivo controllo ad opera dei Carabinieri, occasione in cui il compagno ha omesso di dare indicazioni sul gesto appena compiuto, nonché ha partecipato al sopralluogo effettuato nei pressi della caserma prima di recuperare insieme ai due Berlingeri il predetto borsello, elementi che rafforzano la prova circa la consapevole detenzione dell'arma e delle munizioni» ed aggiunto che «La condotta della Passalacqua [...] alla luce delle predette risultarsi non può qualificarsi come mera connivenza non punibile, avendo la stessa agevolato la detenzione, l'occultamento e il recupero dell'arma, azioni che conducono ad escludere anche l'attenuante della partecipazione di minima importanza».

Trattasi, a giudizio del Collegio, di motivazione affetta da carenze tanto gravi da imporre, limitatamente alla posizione della Passalacqua, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ragionamento seguito dal giudice di merito è, in effetti, esente da vizi nella parte in cui ascrive all'imputata piena, e quantomeno sopravvenuta, coscienza del fatto che il compagno deteneva e portava in luogo pubblico, senza esservi autorizzato, un'arma. Tanto non basta, tuttavia, a fondare la sua responsabilità concorsuale che, differentemente da quanto accade nell'ipotesi di mera connivenza non punibile, presuppone l'esistenza di un apprezzabile apporto causale anche in chiave di mera agevolazione.

La Corte di appello si limita, sul punto, ad un'affermazione — quella secondo cui la Passalacqua avrebbe agevolato la detenzione, l'occultamento e il recupero dell'arma — che non appare adeguatamente argomentata e circostanziata perchè non indica in quale forma e con quale condotta la donna, semplice passeggera del veicolo, non adibita, per quanto consta, a compiti di sorveglianza né autrice di comportamenti istigatori, avrebbe facilitato la commissione del reato. Mutatis mutandis, pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di reati concernenti le armi, la semplice conoscenza della detenzione illecita, in capo ad altro soggetto, non vale, da sola, a configurare un concorso punibile che postula, piuttosto, l'enucleazione di uno specifico contributo agevolatorio (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez., n. 31171 del 02/04/2021, Lisciarelli, Rv. 281645).

Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio colmare il riscontrato deficit motivazionale, formulando un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Berlingeri Francesco, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Passalacqua Frances