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Sentenza — n. 33127/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33127/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 ottobre 2021, Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibili le istanze proposte da Salvatore Torino di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla detenzione domiciliare. I giudici di sorveglianza hanno rilevato che la pena in corso di espiazione era stata determinata da un reato ostativo (quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990) e da reati non ostativi (quelli di cui all'art. 73 d.P.R. cit.): operando il relativo computo, rispetto al fine pena individuato nella data dell'Il ottobre 2022, è stato rilevato, alla stregua del computo dei giudici procedenti che, alla data della decisione, 13 ottobre 2021, l'espiazione della frazione di pena inerente al reato ostativo sarebbe maturata otto mesi prima del completamento dell'espiazione della pena: momento che, considerando la pena inflitta per i reati non ostativi, ancora non era stato raggiunto.

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono venuti meno, dunque, l'attualità e la concreta utilità della impugnazione. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (sulla scia di Sez.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva misura sostitutiva della detenzione computo del carcere preventivo carcerazione giudiziaria procedimento penale pendente precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
Tale novità impone, ex art. 591 cod. proc. pen., in relazione al generale disposto dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORINO SALVATORE nato a SALERNO il 19/11/1987 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 ottobre 2021, Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibili le istanze proposte da Salvatore Torino di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla detenzione domiciliare. I giudici di sorveglianza hanno rilevato che la pena in corso di espiazione era stata determinata da un reato ostativo (quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990) e da reati non ostativi (quelli di cui all'art. 73 d.P.R. cit.): operando il relativo computo, rispetto al fine pena individuato nella data dell'Il ottobre 2022, è stato rilevato, alla stregua del computo dei giudici procedenti che, alla data della decisione, 13 ottobre 2021, l'espiazione della frazione di pena inerente al reato ostativo sarebbe maturata otto mesi prima del completamento dell'espiazione della pena: momento che, considerando la pena inflitta per i reati non ostativi, ancora non era stato raggiunto.

2. Avverso tale provvedimento Torino ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui ha dedotto la violazione degli artt. 47 e 47 -ter della legge 20 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.). In particolare, ad avviso della difesa, il Tribunale di sorveglianza non ha calcolato esattamente la parte di pena inerente al reato ostativo: essa era pari ad anni quattro di reclusione ed era stata già espiata, dovendo in tal senso computarsi anche i periodi relativi alla liberazione anticipata concessa al condannato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso facendo notare che l'esame della sentenza di condanna rende chiaro che la pena inflitta per il reato ostativo è, invece, pari ad anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione, a conferma dell'esattezza del computo esposto dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' dirimente rilevare che è stato acquisito il certificato aggiornato del D.A.P. da cui risulta che in data 28 aprile 2022 Salvatore Torino è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, ossia alla più ampia delle misure alternative per le quali aveva formulato l'istanza non accolta dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento qui impugnato. Deve, quindi, prendersi atto che, nelle more della decisione sull'impugnazione, il ricorrente ha ottenuto il provvedimento più favorevole fra quelli oggetto della sua domanda. Tale novità impone, ex art. 591 cod. proc. pen., in relazione al generale disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, allo stato della condizione conseguita da Torino, dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio.

La nozione di interesse a impugnare deve individuarsi in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (cfr., in generale, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01).

Sono venuti meno, dunque, l'attualità e la concreta utilità della impugnazione. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (sulla scia di Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 15 luglio 20