Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33125/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33125/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: n-(1.A) ( !Lo ott.CIA_ Ct (k) r /9- nAJL. ízhe-0 MULE' SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE JATO il 16/07/1976 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~ le conclusioni del PG L . O cteCtio jak C-0-4-kr-CU à--9 Yt ) X; fe7i0 ott( ytt i i •••n• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2021 ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia, avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza relativa a Mulè Salvatore (sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.), in tema di modalità di esecuzione dei colloqui visivi con gli aventi diritto con la modalità della videocomunicazione data la proroga dello stato di emergenza correlato alla pandemia. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 33125/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella ricognizione degli orientamenti interpretativi espressi da questa Corte di legittimità il Collegio aderisce alla posizione espressa nelle decisioni Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, ric.Madonia, rv 279577 e Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, ric.Emmanuello, rv 281221, con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. , in ragione di situazioni di fatto tali da integrare la impossibilità o gravissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza e ferme restando le cautele previste dalla legge (videoregistrazione e controllo) a fini di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di dissimulare il proprio viso corrispondenza con il difensore udienza dibattimentale diritto di visita sorvegliato stato d'eccezione divieto di rappresentanza dell'avvocato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: n-(1.A) ( !Lo ott.CIA_ Ct (k) r /9- nAJL. ízhe-0 MULE' SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE JATO il 16/07/1976 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~ le conclusioni del PG L . O cteCtio jak C-0-4-kr-CU à--9 Yt ) X; fe7i0 ott( ytt i i •••n• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2021 ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia, avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza relativa a Mulè Salvatore (sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.), in tema di modalità di esecuzione dei colloqui visivi con gli aventi diritto con la modalità della videocomunicazione data la proroga dello stato di emergenza correlato alla pandemia. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che:

a) lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da COVID-19 è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, il che rende attuale la previsione di limitazioni agli spostamenti tra le regioni;

b) il colloquio con i familiari gode di particolare tutela ed è elemento essenziale del trattamento;

c) il colloquio mensile rischia di non poter essere effettuato in presenza, a causa delle limitazioni ricollegabili alla emergenza sanitaria;

d) non può dirsi satisfattiva delle esigenze comunicative la sostituzione del colloquio visivo, sia pure a distanza e con modalità che ne assicurino la registrazione e la riservatezza, con quello telefonico;

e) la evoluzione teconologica, da un lato, e alcuni arresti giurisprudenziali (Sez. I n. 23819 del 2020), dall'altro, rendono possibile e adeguata la comunicazione visiva a distanza, anche per i soggetti sottoposti al regime differenziato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato - il Ministero della Giustizia. 2.1 Con articolato motivo si deduce erronea applicazione di legge. Con circolare DAP del 12 marzo 2020 la disciplina relativa ai colloqui in modalità di videocomunicazione, in relazione alla emergenza pandennica, è stata estesa ai soggetti ristretti in Alta Sicurezza, con espressa esclusione di quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . Nessun provvedimento legislativo o regolamentare ha mai esteso la possibilità delle videocomunicazioni al particolare settore del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., essendo stata esclusivamente prevista, in caso di difficoltà di spostamento tra le regioni, una conversazione telefonica supplementare.

Il Trbunale, pertanto, avrebbe esteso in modo illegittimo tale possibilità al Mulè, posto che la stessa emergenza sanitaria, pur se prorogata, non rappresenta un fatto di entità tale da determinare la deroga generalizzata alle ordinarie modalità di fruizione dei colloqui visivi.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella ricognizione degli orientamenti interpretativi espressi da questa Corte di legittimità il Collegio aderisce alla posizione espressa nelle decisioni Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, ric.Madonia, rv 279577 e Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, ric.Emmanuello, rv 281221, con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. , in ragione di situazioni di fatto tali da integrare la impossibilità o gravissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza e ferme restando le cautele previste dalla legge (videoregistrazione e controllo) a fini di sicurezza.

Si tratta, pertanto, di deroghe alla ordinaria modalità di esecuzione del colloquio visivo, che non attenuano i profili di sicurezza e che sono da ritenersi giustificate, sia puré temporaneamente, in rapporto alle necessità di contenimento della diffusione del virus Covid-19, come evidenziato nei citati arresti. 3.2 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato, senza che il Ministero della Giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 26/01/2018, M.

Giustizia in proc. Tuttolomondo).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in data 11 maggio 2022 Il Consigl