Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33120/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33120/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PACE TOMMASO nato a GEROCARNE il 03/05/1942 avverso l'ordinanza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; letternerrtite le conclusioni del PG L . 6.t L,3 xisiAsAjt..)3 c,Q..e.k hbei_ à-3 -CC )2-Ai OLP- ce-et-4.5-0 ‘',9:24.4ert-e-t4 'ItAI'L-A'C't Q. oeiLe Ye.c-o,và,3 f IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 giugno 2021 il Tribunale di Biella - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da De Pace Tommaso, tesa alla rideterminazione deella pena dell'ergastolo con pena temporanea. In motivazione si rappresenta che l'istanza è meramente riproduttiva di precedente domanda dichiarata inammissibile con ordinanza del 13 maggio 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33120/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, posto che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata. Vengono riproposti temi non conferenti, atteso che la domanda di rideterminazione della pena è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di una domanda precedente. Si tratta di un aspetto decisivo, non contrastato dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
pena detentiva a vita pena detentiva sostitutiva prescrizione della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena divieto della reformatio in peius

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PACE TOMMASO nato a GEROCARNE il 03/05/1942 avverso l'ordinanza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; letternerrtite le conclusioni del PG L . 6.t L,3 xisiAsAjt..)3 c,Q..e.k hbei_ à-3 -CC )2-Ai OLP- ce-et-4.5-0 ‘',9:24.4ert-e-t4 'ItAI'L-A'C't Q. oeiLe Ye.c-o,và,3 f IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 giugno 2021 il Tribunale di Biella - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da De Pace Tommaso, tesa alla rideterminazione deella pena dell'ergastolo con pena temporanea. In motivazione si rappresenta che l'istanza è meramente riproduttiva di precedente domanda dichiarata inammissibile con ordinanza del 13 maggio 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - De Pace Tommaso, con successiva produzione di motivi aggiunti. 2.1 I motivi di ricorso ed i motivi aggiunti si diffondono sulla pretesa incostituzionalità - e sul contrasto con la Convenzione Edu - della pena dell'ergastolo, che andrebbe in ogni caso sostituita con quella di anni trenta di reclusione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, posto che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata. Vengono riproposti temi non conferenti, atteso che la domanda di rideterminazione della pena è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di una domanda precedente. Si tratta di un aspetto decisivo, non contrastato dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA