Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to lack of irreperibility decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Trento Court's order revoking Paul Omoruyi's conditional sentence because the revocation hearing lacked proper procedural safeguards. The defense argued the hearing was invalid without prior searches and an irreperibility decree, while the prosecution requested the revocation stand. The court ruled that cumulative searches and a formal irreperibility decree are mandatory prerequisites; their absence rendered the hearing void and the revocation order invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159, Art. 168 cod. pen.; The revocation of a conditional sentence requires cumulative searches in all indicated locations and a formal irreperibility decree; without these, the hearing is invalid and the revocation order is void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OMORUYI PAUL nato il 27/07/1994 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette le conclusioni del PG sit Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 ottobre 2021, il Tribunale di Trento, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a Onnoruyi Paul con sentenza di condanna. La revoca era ricondotta all'applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 159 e 178 cod. proc. pen., sostenendo che l'ordinanza di revoca sia stata emessa a seguito di udienza svolta senza instaurazione di regolare contraddittorio, perché non furono svolte previamente le necessarie ricerche del condannato e non fu messo un regolare decreto di irreperibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose. Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., altrimenti si configura la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 280976 - 01; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112 - 01).
2. Nel caso concreto ora in esame, i citati principi non risultano applicati dal giudice dell'esecuzione, perché non emerge dagli atti che siano state svolge le opportune ricerche del condannato e che sia stato emesso un regolare decreto dichiarativo della sua eventuale irreperibilità. L'udienza, quindi, si è svolta invalidamente, perché non preceduta da regolare instaurazione del contradditorio; il provvedimento di revoca che ne è scaturito è conseguentemente viziato.Il ricorso, pertanto, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra richiamati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma,