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Sentenza — n. 32943/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls execution judge's de plano inadmissibility ruling for violating procedural requirements and lack of prosecutor's opinion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order declaring the execution request inadmissible de plano, ruling it procedurally flawed. The applicant argued the judge violated statutory requirements by issuing the decision without a hearing and without the prosecutor's prior opinion. The court held that such deviations from the mandatory procedural forms constitute absolute nullity, requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 666 cod. proc. pen.; The execution judge's de plano declaration of inadmissibility outside statutory exceptions or without the prosecutor's opinion constitutes absolute nullity, deducible by any party.

Parole chiave

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execution procedure de plano decision procedural nullity prosecutor opinion contradictory hearing absolute nullity retrial order motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
In primo luogo il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art.
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art.
Art. 670 cod. proc. pen.
Premesso che il condannato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Catanzaro ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 670 cod. proc. pen
Premesso che il condannato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Catanzaro ai sensi dell'art. 670 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013
Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep.
Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014
Sez. 3, n. 9167 del 19/11/2020
Sul punto della rilevabilità di tale vizio, pur in presenza di un precedente di segno contrario (Sez. 3, n. 9167 del 19/11/2020, dep.
Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018
281595), il Collegio aderisce al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERRA PASQUALE nato a LAMEZIA TERME il 15/02/1967 avverso il decreto del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha prospettato l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; RITENUTO IN DIRITTO 1. Con provvedimento in data 15 giugno 2021 il Presidente della Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza formulata da Pasquale Cerra con la quale chiedeva al giudice dell'esecuzione la declaratoria di perdita di efficacia del provvedimento di cumulo di pene opposto, nella parte inerente alla condanna alla pena di due mesi e venti giorni di arresto, con conseguente rideterminazione della pena detentiva in esecuzione. Riteneva il Presidente che l'istanza avrebbe dovuto essere proposta alla Procura Generale e, solo all'esito di eventuale provvedimento di diniego, dinanzi al Giudice dell'esecuzione.

2. Ricorre Cerra per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che la declaratoria d'inammissibilità e illegittima sotto un duplice profilo. Premesso che il condannato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Catanzaro ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., erroneamente il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità era stato adottato con provvedimento de plano e senza il preventivo parere del Pubblico Ministero.

3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.

2. In primo luogo il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. 2.1.

Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. 2.2.

Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).

3. Risulta, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione abbia reso provvedimento de plano senza il preventivo parere del Pubblico Ministero, anch'esso previsto a pena di nullità. Sul punto della rilevabilità di tale vizio, pur in presenza di un precedente di segno contrario (Sez. 3, n. 9167 del 19/11/2020, dep. 2021, Talla Diege, RV. 281595), il Collegio aderisce al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025, che qui s'intende ribadire, secondo cui « In tema di procedimento di esecuzione l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità de plano della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto del pubblico ministero, ma anche della parte privata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'acquisizione del parere, oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l'organo titolare della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco controllo ed è l'unico meccanismo attraverso il quale la parte privata può conoscere la posizione della controparte sul tema dedotto in executivis attraverso l'incidente proposto».

Il ricorrente ha, dunque, correttamente eccepito detta nullità, sussistendone l'interesse.

4. Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità assoluta, va dunque annullato con rinvio con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso