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Sentenza — n. 32930/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing calculation and prior partial judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Antonio Massaro inadmissible. The appellant argued that the appellate court omitted the base sentence before applying the recidivism increase, and also challenged the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the final sentence of ten months mathematically required a six-month base, which was the statutory minimum for the aggravated offense, and that the denial of mitigation was already covered by a prior partial judgment.

Regesto Legislator

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Art. 605, comma 1, c.p.p.; Art. 364, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when a claimed sentencing error is mathematically impossible or when a legal issue has already been definitively resolved by a prior partial judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded recidivism recidiva partial judgment giudicato sentencing calculation general mitigation attenuanti Cassazione Roma riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, commi secondo e quarto, cod. pen.
Art. 1 e 2 I. 19 aprile 1925, n. 475
e art. 1, commi 1 e 2, I.
Art. 605, comma 1, c.p.p.
Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 47509/18 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione
Sentenza del 14 aprile 2021 della Corte di Appello di Lecce
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSARO ANTONIO nato a BRINDISI il 18/10/1955 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il PG GIOVANNI DI LEO ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 8 marzo 2017, la Corte di appello di Lecce, Sezione Unica Penale, confermava la decisione del 16 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato, per quel che qui rileva, Antonio MASSARO alla pena di un anno e sette mesi di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di tentativo di falso ideologico in atto pubblico (capo H) e del reato di cui agli artt. 61, n. 2), 110 cod. pen. e art. 1, commi 1 e 2, I. n. 475/25 (capo I), unificati dal vincolo della continuazione. All'imputato, fra gli altri, era stato contestato di aver indotto gli esaminatori della Motorizzazione civile di Brindisi, pubblici ufficiali, a formare atti ideologicamente falsi, quanto all'attestazione di idoneità dei candidati indicati dettagliatamente nell'imputazione al superamento dell'esame teorico di guida, finalizzati al conseguimento della patente.

2. Proposto dal MASSARO (e dal concorrente Angelo FERRARI) ricorso per cassazione, la Quinta Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 47509/18 del 28/6/2018, assorbito il reato sub H), contestato al MASSARO, in quello contestato sub I), annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nella sentenza rescindente si legge che la condotta posta in essere dal ricorrente nel caso di specie rientrava totalmente nella previsione della norma speciale, la quale prevedeva, come circostanza aggravante, la condotta del conseguimento dell'intento e, quindi, il positivo superamento della prova di esame, con l'ottenimento dell'abilitazione (in questo caso alla guida).

Non residuava, quindi, alcuna parte della condotta posta in essere da reputare punibile a titolo di falso ideologico per induzione, in riferimento alla formazione dell'atto falso, tenuto conto che la falsità inficiante l'atto pubblico era quella derivante dalle condotte contemplate nei primi due articoli di legge n. 475 del 1925, che, dunque, restavano l'unica previsione a poter essere applicata. Nella stessa sentenza si giudicava, inoltre, inammissibile il motivo dedotto dal ricorrente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con sentenza emessa in data 14 aprile 2021, la Corte di appello di Lecce, Sezione Promiscua Penale, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di Antonio MASSARO nella misura di dieci mesi di reclusione, confermando, nel resto, la pronuncia impugnata.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, il difensore del ricorrente che la Corte di rierito, nel determinare la pena applicata all'imputato, avrebbe "dimenticato" di indicare la pena base sulla quale aveva, poi, operato l'aumento per la recidiva; tale omissione non permetteva al difensore di poter comprendere e, quindi, di sindacare, la correttezza o meno dell'aumento apportato per la citata aggravante. L'aspetto censurato risultava rivestire carattere assorbente rispetto ad altre doglianze, come, ad esempio, quella concernente l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il motivo sulla omessa determinazione della pena base. Il ricorrente ha trascurato di rappresentare che nei suoi confronti era stata contestata e ritenuta, nel giudizio di merito, la circostanza aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale, che, come noto, implica un aumento di pena nella misura "secca" di due terzi, ai sensi dell'art. 99, commi secondo e quarto, cod. pen. Ciò premesso, se il giudice del rinvio - che, solo per una palese svista, ha omesso di indicare la pena base - è pervenuto, in conseguenza dell'aumento di due terzi operato per la recidiva qualificata, a una pena finale di dieci mesi di reclusione, egli non può che essere partito da una pena base di sei mesi, per una semplice ragione aritmetica: infatti, solo aggiungendo a sei (e non ad altri numeri) una frazione di due terzi (corrispondente a quattro) è possibile pervenire al risultato finale di dieci (mesi).

Tale conclusione, aritmeticamente inconfutabile, è confortata, sul piano logico-normativo, anche dal fatto che sei mesi di reclusione è il minimo edittale previsto dagli artt. 1 e 2 I. 19 aprile 1925, n. 475 per la fattispecie aggravata dal conseguimento dell'intento e che è la stessa entità della pena base applicata nel giudizio rescissorio al concorrente nel reato Angelo FERRARI. Per tali ragioni, il difensore del ricorrente non poteva incontrare alcun ostacolo, a causa della omissione contestata, per poter comprendere se l'aumento operato dalla Corte di merito per la recidiva fosse stato o meno corretto.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto ormai coperto dal giudicato parziale determinatosi sul punto a seguito del giudizio di inammissibilità espresso, sullo specifico motivo di ricorso, dalla sentenza rescindente.

4. Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che, in considerazione del ridotto grado di colpa palesato nella proposizione del ricorso, si stima equo fissare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 g