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Sentenza — n. 32793/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows revocation of conditional sentence suspension when prior suspensions were granted in violation of Article 164 of the Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP order revoking Alfredo D'Alessio's conditional sentence suspensions, ruling the revocation procedurally flawed. The defense argued that suspensions granted in violation of Article 164 of the Penal Code could only be revoked by the execution judge if those violations were unknown to the original granting judge. The court held that the execution judge failed to review the original case files to verify if the granting judge was aware of the legal violations, a requirement established by precedent.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma quarto, cod. pen.; The execution judge may revoke a conditional sentence suspension granted in violation of Article 164, paragraph 4, of the Penal Code only if the original granting judge was unaware of the obstructive causes, necessitating a review of the original case files.

Parole chiave

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conditional sentence suspension Article 164 Penal Code execution judge powers procedural violation case file review revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma quarto, cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione.
artt. 164 cod. pen
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO ALFREDO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 08/08/1967 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che risultavano concessi ad Alfredo D'Alessio in forza delle sentenze emesse: dalla Corte di appello di Trento il 9 aprile 2014, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 10 dicembre 2012; dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 23 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 30 gennaio 2020. La revoca era ricondotta al rilievo che detto beneficio risultava concesso per più di due volte.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 cod. pen. In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che siano stati acquisiti, per la verifica di cui sopra, i fascicoli dei giudizi di cognizione in esito ai quali erano state concesse le sospensioni condizionali poi oggetto di revoca. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno - Ufficio G.i.p. Così deciso in Ro