Sentenza — n. 32791/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2 novembre 2020, la Corte di appello di Salerno, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a Dionne Elhadji Mamadou con la sentenza emessa dalla predetta Corte il 26 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2018. La revoca era ricondotta al rilievo che detto beneficio era stato così concesso per la terza volta, quindi in violazione di legge, perché in precedenza il prevenuto lo aveva ottenuto già due volte in relazione alle condanne che risultavano inflitte in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla stessa Corte il 5 maggio 2012 e il 25 novembre 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32791/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 e 168, ult. comma, cod. pen. In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIONNE ELHADJI MAMADOU nato il 19/03/1969 avverso l'ordinanza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ciro Angelillis, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 novembre 2020, la Corte di appello di Salerno, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a Dionne Elhadji Mamadou con la sentenza emessa dalla predetta Corte il 26 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2018. La revoca era ricondotta al rilievo che detto beneficio era stato così concesso per la terza volta, quindi in violazione di legge, perché in precedenza il prevenuto lo aveva ottenuto già due volte in relazione alle condanne che risultavano inflitte in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla stessa Corte il 5 maggio 2012 e il 25 novembre 2012.
2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 e 168, ult. comma, cod. pen. In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero docurnentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).
2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione, pur avendo richiamato il suddetto principio, ha reso motivazione dalla quale appare che non l'ha applicato, perché ha posto in evidenza una situazione che, proprio in applicazione di esso, avrebbe dovuto condurre a soluzione opposta rispetto a quella adottata. L'ordinanza indica, infatti, che la Corte di appello di Salerno, quando concesse il beneficio della sospensione condizionale della pena per la terza volta, con la sentenza del 26 gennaio 2017, era già a conoscenza della duplice concessione precedente dello stesso beneficio. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Ro