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Sentenza — n. 32787/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the underlying penalty enforcement order was not subject to appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the underlying penalty enforcement order was not appealable under the Code of Criminal Procedure. The applicant challenged a penalty enforcement measure based on a prior appellate decision that had itself been contested and found illegitimate. The Court ruled that since the original enforcement order was not subject to appeal, the request for review lacked the necessary legal standing to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 309, 324, 591, 616 c.p.p.; The request for review of a penalty enforcement measure is inadmissible if the underlying enforcement order is not appealable.

Parole chiave

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penalty enforcement inadmissibility appealability review request Cassation appeal privazione illegittima della libertà azione di risarcimento danni da sequestro confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309 c.p.p.
Con ordinanza pronunciata in data 12 agosto 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 324 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Il giudice adito ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta, in applicazione della generale disposizione di cui all'art. 591 cod.
Art. 616 c.p.p.
che pone come requisito di ammissibilità dell'impugnazione la impugnabilità del provvedimento.Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza pronunciata in data 12 agosto 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata da Alessio Attanasio avverso provvedimento che non aveva disposto alcun sequestro.
art. 591 cod. proc. pen
Il giudice adito ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta, in applicazione della generale disposizione di cui all'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
che pone come requisito di ammissibilità dell'impugnazione la impugnabilità del provvedimento.Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 12/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto intitolato "Al Tribunale del riesame di Trieste" Alessio Attanasio ha presentato ricorso avverso il sequestro della somma di C 200 disposto in esecuzione della condanna alla pena di C 1000 di ammenda disposta con ordinanza 5 luglib 2021 dalla Corte di appello di Trieste, rilevando che il sequestro era illegittimo in quanto la condanna era stata impugnata in quanto a sua volta illegittima. Con ordinanza pronunciata in data 12 agosto 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata da Alessio Attanasio avverso provvedimento che non aveva disposto alcun sequestro.

2. Il difensore di Alessio Attanasio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 324 e 666 cod. proc. pen., in quanto se l'amministrazione penitenziaria aveva disposto il prelievo della somma di C 200 sulla base di provvedimento che non aveva disposto il sequestro, la restituzione doveva essere disposta dal Tribunale, il quale, al più, avrebbe dovuto trasmettere l'istanza al giudice competente. Il Tribunale avrebbe dovuto fissare udienza nel contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. Il ricorrente aveva presentato richiesta di riesame avverso il "sequestro" della somma di C 200 disposto dalla Direzione dell'istituto di pena a seguito della condanna al pagamento di C 1000 di ammenda pronunciata dalla Corte di appello di Trieste nell'ambito di un procedimento di ricusazione. Nel caso in esame, dunque, come rilevato dal provvedimento impugnato, non era stato adottato un provvedimento di sequestro impugnabile ai sensi degli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.

Il giudice adito ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta, in applicazione della generale disposizione di cui all'art. 591 cod. proc. pen. che pone come requisito di ammissibilità dell'impugnazione la impugnabilità del provvedimento.Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d