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Sentenza — n. 32784/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding detainee's right to purchase propolis without medical indication.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the request to purchase propolis lacked the necessary medical justification. The detainee argued the product offered therapeutic benefits, but the court found no evidence of a specific health indication or family emergency required for exceptions. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 32 Cost.; Circolare 2 ottobre 2017: The right to purchase non-listed items in the prison allowance is exceptional and strictly limited to cases involving family events or specific medical indications, which must be substantiated to override standard prohibitions.

Parole chiave

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prison medical needs propolis purchase exceptional allowance medical indication requirement cassation inadmissibility detainee rights prison administration rules somministrazione coatta di farmaci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 Cost.
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 32 Costituzione in quanto il propoli, pur non classificato come farmaco, esercita azione benefica per l'individuo, e dunque il suo acquisto può essere autorizzato ai sensi dell'art.
Circolare 2 ottobre 2017
7 circolare 2 ottobre 2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970 avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Ferdinando Lignola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 5 agosto 2020 Giuseppe Falsone, detenuto presso la casa circondariale di Novara, aveva presentato al magistrato di sorveglianza di Novara reclamo avverso il diniego, da parte della direzione dell'istituto, all'acquisto del prodotto propoli e del farmaco pylera. Con decreto in data 12 ottobre 2020 il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del reclamo, in quanto il farmaco pylera era stato acquistato, mentre il propoli, specialità omeopatica, non è inserito a modello 72 né rientra nelle specie consentite.

2. Il difensore di Giuseppe Falsone ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 32 Costituzione in quanto il propoli, pur non classificato come farmaco, esercita azione benefica per l'individuo, e dunque il suo acquisto può essere autorizzato ai sensi dell'art. 7 circolare 2 ottobre 2017.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Viene posta la questione relativa al diritto del detenuto all'acquisto del prodotto omeopatico propoli, non previsto nell'elenco dei beni acquistabili al così detto sopravvitto. Sul punto, la circolare 2 ottobre 2017 prevede l'eccezionalità dell'acquisto di beni non elencati a modello 72, possibile solo in presenza di determinate motivazioni (eventi di natura familiare ovvero indicazione sanitaria), che non ricorrevano nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,