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Sentenza — n. 32783/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding video visit rights for relatives in special detention regimes during COVID-19. The court rejects the argument that remote visits should apply to special regime inmates. The decision maintains that special regimes require physical separation via glass dividers. The ruling upholds the existing legal framework for differentiated detention conditions. The court emphasizes continuity with prior jurisprudence on special regime limitations. The outcome confirms that video visits do not override special regime restrictions. The legal principle prioritizes regime-specific security over remote communication needs. The decision clarifies the scope of video visit authorization in special detention. The court affirms that special regimes remain distinct from ordinary detention rules. The ruling concludes that the epidemic condition does not alter special regime protocols.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court order denying video visits between two detained relatives in special detention regimes. The appellant argued that remote communication should be permitted despite the special regime's usual requirement for physical separation, citing the COVID-19 pandemic as a valid reason for remote interaction. The court ruled that the specific legal framework for special regimes, which mandates a glass divider, remains applicable and that the pandemic did not justify overriding these established security protocols. Consequently, the decision affirms that the unique conditions of special detention continue to restrict video visit rights even between family members.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; The authorization for video visits between relatives in special detention regimes does not apply, as the specific security requirements of the special regime, including physical separation, remain in force despite the pandemic.

Parole chiave

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special detention regime video visit authorization COVID-19 pandemic restrictions glass divider requirement family member detention Cassation appeal dismissal detention security protocols diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 41-bis ord. pen. La richiesta di colloquio mediante video collegamento riguarda due detenuti (padre e figlio) sottoposti a regime detentivo speciale, situazione non esaminata finora in giurisprudenza, se non dal precedente n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila
Il collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento, favorevole, espresso dalla giurisprudenza sin dalla decisione Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv.
Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia
262417, e confermato dalle più recenti sentenze Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv.
Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennanuello
279577 e Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennanuello, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DI GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA nel procedimento nei confronti di: LIGATO ANTONIO RAFFAELE nato a CAPUA il 23/02/1984 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 14 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza in data 21 dicembre 2020 con la quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva accolto il reclamo presentato da Antonio Raffaele Ligato, detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. presso la casa circondariale di Novara, avverso la disposizione con la quale la direzione dell'istituto aveva negato l'effettuazione di colloquio audio visivo con il padre Raffaele Ligato, detenuto presso la casa di reclusione di Milano Opera.

2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 41-bis ord. pen. La richiesta di colloquio mediante video collegamento riguarda due detenuti (padre e figlio) sottoposti a regime detentivo speciale, situazione non esaminata finora in giurisprudenza, se non dal precedente n. 29007/2021, che lo ha escluso per incompatibilità rispetto alle finalità del regime speciale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Viene posta la questione se sia legittima l'autorizzazione al colloquio in video collegamento tra due detenuti, in diversi istituti, entrambi sottoposti a regime differenziato e tra loro parenti. Il collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento, favorevole, espresso dalla giurisprudenza sin dalla decisione Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417, e confermato dalle più recenti sentenze Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577 e Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennanuello, Rv. 281221.

Lo strumento del colloquio mediante collegamento video a distanza è riconosciuto dall'ordinamento, e in ragione della condizione epidemica da covid- 19 è stato indicato come lo strumento ordinario dei colloqui tra detenuti in regime ordinario e i familiari, indicazione che non è stata espressamente estesa ai colloqui dei detenuti in regime differenziato, per i quali è prevista la presenza di vetro divisorio.Dunque, la ratio - superare l'impedimento determinato dalla condizione epidemica - che ha ispirato il ricorso alla nuova modalità di colloquio - non in presenza, bensì da remoto - ricorre anche nel caso di due familiari detenuti in diversi istituti, e dunque impossibilitati al colloquio in presenza.

Va quindi respinto il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così d