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Sentenza — n. 32782/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to modification of bail; procedural defect in waiver noted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived the discussion of the case after obtaining a modification of the bail measure. Although the defense argued the gun was not in the appellant's control and he lacked criminal history, these were substantive arguments already examined by the lower court. The Court ruled that the waiver lacked proper documentation and that the change in bail did not eliminate the appeal's interest regarding the evidence of guilt and precautionary needs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 309 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant waives the discussion without proper authorization, even if the bail measure is modified, as the appeal retains merit regarding guilt evidence and precautionary requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of interest in appeal waiver of discussion procedural defect in waiver modification of bail measure substantive merit arguments costs of inadmissibility porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza pronunciata in data 10 - 13 settembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 274 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari, essendo Brescia soggetto non gravato da precedenti specifici, da subito collaborante con gli inquirenti, estraneo ad ambienti malavitosi.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza pronunciata in data 10 - 13 settembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRESCIA MAURO nato a BISCEGLIE il 30/09/1979 avverso l'ordinanza del 10/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 10 - 13 settembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Mauro Brescia avverso l'ordinanza in data 23 agosto 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del medesimo, indagato per il reato detenzione illegale di arma comune da sparo. All'esito di perquisizione domiciliare, in data 20 agosto 2021, i carabinieri rinvenivano nell'abitazione del Brescia una pistola cal. 10.35, fabbricata nel 1917 ma funzionante. L'indagato aveva negato di essere stato a conoscenza della presenza dell'arma, rinvenuta in un lavatoio.

2. Il difensore di Mauro Brescia ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale in relazione al giudizio in ordine alla detenzione dell'arma, che, rinvenuta in un lavabo di abitazione rurale, priva di recinzione, non era nella materiale disponibilità dell'indagato. Non era stata verificata la presenza sull'arma di impronte riferibili al Brescia. L'arma era scarica. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari, essendo Brescia soggetto non gravato da precedenti specifici, da subito collaborante con gli inquirenti, estraneo ad ambienti malavitosi. L'arma è fabbricata nel 1917 e quindi con valore storico.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con atto in data 6 aprile 2022 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla discussione del ricorso, avendo, nelle more, ottenuto la modifica della misura cautelare, così facendo venir meno l'interesse alla impugnazione del provvedimento del tribunale del riesame.CONSIDERATO IN DIRITTO Innanzitutto, si deve rilevare che non è documentata in atti la legittimazione, tramite procura speciale, del difensore a rinunciare al ricorso, né la dedotta modifica della misura cautelare determina una sopravvenuta carenza di interesse riguardando il ricorso anche la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1. Quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il primo motivo denuncia violazione della norma incriminatrice risultando assente l'elemento della detenzione dell'arma. Sul punto, incontestata la ricostruzione in fatto secondo la quale la pistola si trovava nelle pertinenze dell'abitazione del ricorrente, il motivo deduce che, trattandosi di zona rurale, non vi era prova né che l'indagato fosse consapevole della presenza dell'arma né che egli la detenesse. Si tratta di argomentazione attinente al merito, già esaminata dal Tribunale che, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto l'inverosimiglianza che altri avessero nascosto l'arma in un luogo facilmente accessibile all'indagato. tA, 2.

Con riguardo alle esigenze cautelari, il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., sul rilievo che l'assenza di precedenti specifici, la vetustà dell'arma e la condotta collaborativa post factum erano dati univocamente significativi dell'assenza di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Si tratta di argomenti di merito, funzionali ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio formulato dal Tribunale, che ha evidenziato la intrinseca pericolosità di un'arma comune da sparo e l'assenza di spiegazioni in ordine ad una provenienza non riconducibile a contatti con la criminalità organizzata.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa