Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal violation and improper scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and a fine. The appellants argued that the preventive confiscation decree violated statutory requirements regarding the assessment of social danger and the proportionality between family income and asset value. The court rejected these arguments because the appeal failed to cite a specific legal violation and improperly addressed issues not properly devolved to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 20 d.lvo n. 159/2011: A cassation appeal in preventive proceedings is admissible only for violation of law, requiring a specific citation of the legal error; generic arguments regarding social danger or proportionality without pinpointing a statutory breach render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FASCELLA GIUSEPPE nato a PALERMO( ITALIA) il 24/10/1972 RIBAUDO DANIELA nato a PALERMO il 14/10/1975 avverso il decreto del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Piero Gaeta che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto depositato in data 21 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto in data 12 giugno 2018 con il quale il Tribunale di Palermo, nel procedimento di prevenzione nei confronti di Giuseppe Fascella, aveva applicato la misura di prevenzione della confisca di bene immobile intestato a Daniela Ribaudo. Veniva ritenuto che il proposto Giuseppe Fascella fosse stato, con riguardo all'epoca sino all'anno 2010, socialmente pericoloso in ragione del quadro indiziario emerso in procedimento penale per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Dall'esame della situazione reddituale del nucleo familiare era emersa la sproporzione tra essa e il valore del bene immobile acquistato nell'anno 2008 sul quale era stata poi costruita un'abitazione, che quindi veniva ritenuta frutto di profitti illeciti.
2. Con unico atto il difensore di Giuseppe Fascella e di Daniela Ribaudo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 20 d.lvo n. 159/2011 in relazione al giudizio in ordine alla natura dei beni confiscati come frutto e reimpiego di proventi di attività illecite. L'unico dato valorizzato risulta essere stata la pendenza di un procedimento penale e le relative ipotesi investigative, senza alcun elementoAoncreto significato della pericolosità sociale del proposto e di una sproporzione tra il patrimonio e i redditi di provenienza lecita. Il proposto aveva esercitato una redditizia attività commerciale, i cui proventi erano stati ripartiti con l'unico fratello con il quale il proposto aveva gestito la società. Il proposto aveva anche maturato redditi dalla vendita di beni, la cui fornitura non era stata pagata, l'immobile era stato costruito in economia.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.Innanzitutto, si deve rilevare che "Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a • seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MULE', Rv. 279284). Con l'atto di appello le difese avevano devoluto al giudizio della Corte di appello unicamente il punto della decisione relativo al giudizio di sproporzione tra i redditi del nucleo familiare e il valore del bene confiscato.
I rilievi svolti, invero, in termini del tutto generici, in ordine al giudizio sulla pericolosità sociale del Fascella riguardano, dunque, punto della decisione non era stato devoluto alla cognizione del secondo giudice, e dunque non sono consentiti. Con riguardo al giudizio sul rapporto tra i redditi del nucleo familiare e il valore del bene confiscato - che era il punto oggetto dell'appello, il motivo di ricorso reitera, anche testualmente, quanto dedotto con l'atto di appello e propone argomenti che contestano la fondatezza del giudizio. Il ricorso, dunque, ha contenuto di merito, non si confronta con la motivazione resa dal provvedimento impugnato e, infine, non formula alcuna censura di violazione di legge, né di motivazione assente o solo apparente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de