Cassation court dismisses appeal against home detention revocation for alleged lack of reasoning, citing insufficient evidence of violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The defense argued the lower court's revocation of home detention was illogical due to a lack of contradictory reasoning regarding specific alleged violations. The court rejected this, noting that the appellant's own submitted documents confirmed the violations occurred, and that cassation review is limited to checking for logical coherence rather than re-evaluating factual assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation court's review of a lower court's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot extend to a substantive re-evaluation of facts or the judge's appreciation of evidence already examined.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF NASR YOUSSEF ABOU SHOH ABDEL RAHMAN, nato 10/06/1998 in EGITTO avverso l'ordinanza dell'08/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8/9/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. alla quale era sottoposto Youssef Nasr Youssef Abou Shoh Abdel Rahman, in quanto ne aveva accertato plurime violazioni. In particolare: «il 12/08/2021 h. 18.55 veniva sorpreso presso il bar Milu di via Boifava in violazione delle prescrizioni; era fuori orario e fuori dai limiti della autorizzazione al lavoro; nelle date del 16 e 17 agosto il detenuto domiciliare aveva lasciato l'abitazione illegittimamente, essendo chiusa l'attività lavorativa che svolgeva [...]; inoltre, in data 23/07/2021 era stato sorpreso alle ore 8.30 in via Boifava, affermando di essere in procinto di recarsi al lavoro [...]; evidenziava il Ms che il condannato non era nuovo a violazioni della misura, poiché già in data 22/10/2020 il TS ebbe a respingere una proposta di revoca per altre inadempienze rispetto alla frequentazione del SERD [...] con ammonizione a tenere comportamenti più consoni».
Pertanto, considerando la reiterazione e la gravità delle violazioni contestate, si è ritenuto che esse siano valutabili come sintomo rivelatore della volontà di sottrarsi agli obblighi imposti al condannato, e che ciò giustifichi la revoca della misura alternativa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Paolo Antonio Muzzi, deducendo vizio di motivazione, poiché il provvedimento di revoca della misura alternativa è «irreparabilmente minato dalla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli atti processuali interni al fascicolo». A tal proposito la difesa contesta la ricostruzione degli eventi effettuata dal Tribunale di sorveglianza, evidenziando che in data 12/08/2021 il prevenuto non ha violato le prescrizioni a lui imposte, parimenti nei giorni 16 e 17 agosto 2021 non compare in atti alcun verbale che identifichi il prevenuto al di fuori della sua abitazione; da ultimo, in riferimento all'evento del 23/07/2021, il condannato non ha violato le prescrizioni, essendo stato fermato alle ore 8.30, intento a recarsi presso la propria attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, prospettando esclusivamente notazioni in fatto di carattere rivaluta- tivo e censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.1.1. Vale la pena ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento giurisdizionale ha un orizzonte circoscritto, in quanto è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza sconfinare nell'apprezzamento di merito delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, purché si tratti di un convincimento rispondente a costrutti logici e coerente con i dati di fatto emergenti ex actis.
La diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in ordine a ciascuna delle violazioni valorizzate nell'impugnata ordinanza è dunque un tentativo di esorbi- tare dai descritti limiti dell'impugnazione di legittimità, che deve essere respinto. 1.2. Peraltro, ove s'intenda entrare nel merito della motivazione onde verificarne la dedotta illogicità per contrasto con atti del procedimento, le trasgressioni sono confermate proprio dalla documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che il 12/8/2021 il ricorrente era stato "identificato all'interno del bar Milu, notoriamente frequentato da pregiudicati della zona", e che nei giorni 16 e 17 agosto - quando la ditta Erredi Moto era già stata incendiata ed era chiusa - costui si era apparentemente recato al lavoro "come ogni giorno", come aveva riferito agli operanti del Commissariato di Milano-Scalo Romano il proprietario dell'abitazione ove risiedeva il reclamante, mentre la realtà era ovviamente opposta.
2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 18 marzo 20