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Sentenza — n. 32471/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense preparation time violation under Art. 81 DPR 230/2000.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the prisoner failed to demonstrate a violation of the defense preparation term. Although the charge was contested three days before the disciplinary council meeting, the Court held that no statutory deadline exists for such preparation. Consequently, the inability to prepare a defense was deemed non-existent, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 d.P.R. n. 230/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The disciplinary code does not establish a mandatory time limit for preparing a defense before the disciplinary council, and the absence of such a limit means the prisoner is presumed to have had adequate opportunity to prepare.

Parole chiave

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disciplinary sanction appeal defense preparation term prisoner rights violation inadmissible cassation appeal disciplinary council procedure sanzione disciplinare ammonizione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 d.P.R. n. 230/2000
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 in relazione al termine a difesa tra la contestazione dell'addebito, avvenuta in data 1° giugno 2018 e il consiglio di disciplina, tenutosi il 4 giugno 2018.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 81 d.P.R. n. 230/2000
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 in relazione al termine a difesa tra la contestazione dell'addebito, avvenuta in data 1° giugno 2018 e il consiglio di disciplina, tenutosi il 4 giugno 2018.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33145 del 18.4.2019, Pagano
n. 13085 del 6.3.2020, Dell'Aquila
276722; n. 13085 del 6.3.2020, Dell'Aquila, Rv.
n. 30038 del 22.9.2020, Corso
278894; n. 30038 del 22.9.2020, Corso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Presidente MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Ettore Pedicini che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 4 giugno 2018 il consiglio di disciplina della casa di reclusione di Spoleto aveva inflitto a Francesco Turiano la sanzione disciplinare dell'ammonizione. Respinto il reclamo da parte del magistrato di sorveglianza di Spoleto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza depositata il 20 settembre 2021, ha respinto l'impugnazione.

2. Il difensore di Francesco Turiano ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 in relazione al termine a difesa tra la contestazione dell'addebito, avvenuta in data 1° giugno 2018 e il consiglio di disciplina, tenutosi il 4 giugno 2018.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. Quanto al termine per preparare la difesa avanti al consiglio di disciplina, si deve precisare, in fatto, che la contestazione dell'addebito è avvenuta tre giorni prima della riunione del consiglio di disciplina, e, in diritto, che la giurisprudenza ha precisato che l'ordinamento non prevede un termine per preparare la difesa stabilito in termini tassativi e che, quindi, l'impossibilità di preparare una adeguata difesa deve essere rappresentato dal detenuto al consiglio di disciplina, dovendosi, in mancanza, ritenere che il detenuto avesse potuto adeguatamente provvedervi (Sez. 1, n. 33145 del 18.4.2019, Pagano, Rv. 276722; n. 13085 del 6.3.2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; n. 30038 del 22.9.2020, Corso, Rv. 279733).

Deduzione che la difesa non ha rappresentato di aver proposto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso