Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued violations regarding the timing of defense preparation and vague disciplinary charges, but the court found these arguments generic and merit-based. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 38 comma 2 ord. pen.; Art. 81 comma 4 D.P.R. 230/2000: An appeal is inadmissible if it contains generic or merit-based arguments rather than specific legal violations, and if the facts alleged are not suitable for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Presidente MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 8 agosto 2019 il consiglio di disciplina della casa circondariale di Cuneo aveva irrogato al detenuto Alessio Attanasio la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni per giorni 15 per infrazione al regolamento commessa in data 21 luglio 2019, e oggetto di contestazione in data 31 luglio 2019. Il magistrato di sorveglianza di Cuneo; con decreto depositato il 9 marzo 2020, respingeva il reclamo. Proposta impugnazione, veniva respinta con ordinanza in data 21 settembre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino.
2. Il difensore di Alessio Attanasio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 - essendo stato informato il detenuto della convocazione al consiglio di disciplina contestualmente allo stesso - e dell'art. 38, comma 2, ord. pen., risultando immotivata la decisione disciplinare in relazione ad atto di incolpazione non chiaro.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi manifestamente infondati, generici e con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Quanto al termine per preparare la difesa avanti al consiglio di disciplina, si deve precisare, in fatto, che la contestazione dell'addebito è avvenuta otto giorni prima della riunione del consiglio di disciplina, mentre la convocazione ad essa del detenuto è avvenuta contestualmente alla riunione, e, in diritto, che la giurisprudenza ha precisato che l'ordinamento non prevede un termine per preparare la difesa stabilito in termini tassativi e che, quindi, l'impossibilità di preparare una adeguata difesa deve essere rappresentato dal detenuto al consiglio di disciplina, dovendosi, in mancanza, ritenere che il detenuto avesse potuto adeguatamente provvedervi (Sez. 1, n. 33145 del 18.4.2019, Pagano, Rv. 276722; n. 13085 del 6.3.2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; n. 30038 del 22.9.2020, Corso, Rv. 279733).
La censura in ordine alla genericità dell'incolpazione, e la conseguente violazione dell'art. 38 ord. pen., è, a sua volta, generica, in quanto di essa non viene data contezza pur a fronte di provvedimento che ne dà compiuta descrizione, precisando che l'addebito aveva riguardato il lancio di due batterie contro un agente di polizia penitenziaria. Infine, laddove il ricorso si duole della omessa considerazione di condotte di abuso cui il detenuto aveva inteso reagire, viene proposta questione di fatto, che è sottratta al sindacato consentito nel giudizio di legittimità.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.