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Sentenza — n. 32469/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding prison magazine purchase requests under specific procedural articles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The prisoner had filed a complaint regarding the denial of an adult comic book purchase, which the prison tribunal rejected as an appealable act rather than a reviewable one. The court ruled that the lower tribunal correctly identified the procedural nature of the request, noting that only a direct appeal to the Supreme Court is available when the prison official misapplies the distinction between administrative and judicial review mechanisms.

Regesto Legislator

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Art. 35 ord. pen.; Art. 35-bis ord. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: A prison official's decision under Art. 35 is unappealable unless they erroneously treated a judicial review request under Art. 35-bis as an administrative act, in which case only a cassation appeal is permitted.

Parole chiave

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prison administrative appeal procedural inadmissibility magistrate of surveillance cassation appeal requirement prisoner rights enforcement disegni e modelli protezione degli adulti divieto dell'abuso di diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 666 cod. proc. pen.
Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza ove il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto trattarsi di reclamo ai sensi dell'art.
Art. 35 ord. pen.
pen., in quanto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza ove il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto trattarsi di reclamo ai sensi dell'art. 35 ord. pen., anziché di reclamo ai sensi dell'art.
Art. 35-bis ord. pen.
pen., anziché di reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. In particolare, il reclamo aveva dedotto l'illegittimità del divieto dell'acquisto di riviste non comprese nell'elenco di cui al modello 72.
Art. 616 cod. proc. pen.
Esattamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, che la parte ha proposto per ottenere un provvedimento sul merito.Va dunque dichiara l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 666 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza ove il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto trattarsi di reclamo ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Esattamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, che la parte ha proposto per ottenere un provvedimento sul merito.Va dunque dichiara l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Presidente MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Silvia Salvadori che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 18 febbraio 2019 il detenuto Alessio Attanasio aveva proposto reclamo avverso il rigetto della richiesta di acquisto di un fumetto per adulti. Con decreto depositato il 10 dicembre 2020 il magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava l'inammissibilità del reclamo perché relativo ad interesse legittimo. In data 15 dicembre 2020 il detenuto proponeva reclamo, che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento depositato il 26 aprile 2021, dichiarava inammissibile, trattandosi di atto impugnabile solo con ricorso per cassazione.

2. Il difensore di Alessio Attanasio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza ove il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto trattarsi di reclamo ai sensi dell'art. 35 ord. pen., anziché di reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. In particolare, il reclamo aveva dedotto l'illegittimità del divieto dell'acquisto di riviste non comprese nell'elenco di cui al modello 72.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La giurisprudenza ha precisato che il provvedimento adottata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 ord. pen. non è impugnabile, salvo che il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 35 ord. pen. laddove invece si trattava di reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. Nel qual caso, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è impugnabile solo con ricorso per cassazione. Esattamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, che la parte ha proposto per ottenere un provvedimento sul merito.Va dunque dichiara l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d