Sentenza — n. 32465/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANei confronti di Luigi Aruta e Alessandro Grazioso sono ascritti i delitti di concorso nell'omicidio volontario di Gennaro Spina e di detenzione illegale delle pistole utilizzate per eseguire l'omicidio, fatti commessi in Napoli il 23 ottobre 2012. Con sentenza in data 2 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, ha ridotto la pena inflitta a ciascuno ad anni trenta di reclusione, con conferma nel resto. Nel giudizio di appello, gli imputati, ammessi gli addebiti, avevano rinunciato ai motivi inerenti la responsabilità, chiedendo l'accoglimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARUTA LUIGI nato a NAPOLI il 12/06/1987 GRAZIOSO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 12/06/1985 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di Luigi Aruta e Alessandro Grazioso sono ascritti i delitti di concorso nell'omicidio volontario di Gennaro Spina e di detenzione illegale delle pistole utilizzate per eseguire l'omicidio, fatti commessi in Napoli il 23 ottobre 2012. Con sentenza in data 2 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, ha ridotto la pena inflitta a ciascuno ad anni trenta di reclusione, con conferma nel resto. Nel giudizio di appello, gli imputati, ammessi gli addebiti, avevano rinunciato ai motivi inerenti la responsabilità, chiedendo l'accoglimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio.
2. Il difensore di Luigi Aruta e Alessandro Grazioso ha presentato, con comune atto di impugnazione, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il secondo giudice aveva valorizzato solo la gravità della condotta ascritta, senza valutare alcun profilo inerente la personalità dei ricorrenti né, in specie, la confessione resa nel giudizio di appello, la giovane età degli imputati, il contesto di grave degrado nel quale erano cresciuti.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di Alessandro Grazioso ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi hanno contenuto di merito e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. Il comune atto di impugnazione si risolve nella proposizione di argomenti di merito, già valutati dal secondo giudice, nella prospettiva di una rinnovata valutazione del merito da parte del collegio, prospettiva estranea al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, ha valorizzato "la gravità delle condotte anche materiali" - essendo i ricorrenti autori materiali dell'omicidio - e la capacità a delinquere "desumibile dall'esistenza di numerosi e rilevanti precedenti penali a carico degli stessi"; ha considerato che la giovane età, nel caso di specie, non era valutabile positivamente a fronte dei numerosi pregiudizi, come la confessione resa, sopraggiunta nel corso del giudizio di appello e dunque funzionale ad una riduzione di pena.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend