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Sentenza — n. 32298/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32298/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Veit Tagliapietra, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1967, per avere detenuto illegalmente un fucile doppietta Greener cal.12 matricola 26744 (fatto accertato in Badia Calavena il 23 aprile 2021).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32298/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1967, per avere detenuto illegalmente un fucile doppietta Greener cal.12 matricola 26744 (fatto accertato in Badia Calavena il 23 aprile 2021).

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale sanzione penale reati violenti contrabbando di guerra reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Veit Tagliapietra, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona del 14/01/2002; nel procedimento a carico di: TAGLIAPIETRA VEIT nato in Germania il 12/05/1968; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria ed applicazione della medesima da parte della Corte di cassazione nella misura di euro 1.333 di multa. Ì

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Veit Tagliapietra, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1967, per avere detenuto illegalmente un fucile doppietta Greener cal.12 matricola 26744 (fatto accertato in Badia Calavena il 23 aprile 2021).

2. Avverso la citata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La pubblica accusa lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. essendo stata omessa l'applicazione anche della pena pecuniaria della multa, prevista per il reato sopra indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, il reato in questione prevede oltre alla pena della reclusione anche quella della multa da euro 2.000 ad euro 13.333. Ne consegue che la sentenza impugnata ha applicato una pena illegale avendo omesso la pena pecuniaria. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, in modo che le parti possano essere messe in condizione di rinegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie. In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382 ).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona per nuovo giudizio. Cos