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Sentenza — n. 32294/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32294/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 18 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Mattia Ferri (detenuto presso la Casa circondariale di Pescara) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di liberazione anticipata per il periodo di detenzione maturato dal 2 marzo 2021 al 17 marzo 2021 e aveva respinto quella per il periodo di detenzione maturato dal 2 settembre 2020 sino all'I. marzo 2021. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione negativa espressa dal Magistrato di sorveglianza circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel corso del secondo periodo, in considerazione della irregolare condotta tenuta dal detenuto il giorno 9 settembre 2020 e per la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare di esclusione per cinque giorni dalle attività ricreative in comune.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.54 Ord. pen., sostenendo che per la concessione della liberazione anticipata non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare.

Parole chiave

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scarcerazione remissione della pena liberazione condizionale attenuazione libera della pena revoca della sospensione condizionale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRI MATTIA, nato a Pescara il 15/09/1987; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 18/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Mattia Ferri (detenuto presso la Casa circondariale di Pescara) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di liberazione anticipata per il periodo di detenzione maturato dal 2 marzo 2021 al 17 marzo 2021 e aveva respinto quella per il periodo di detenzione maturato dal 2 settembre 2020 sino all'I. marzo 2021. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione negativa espressa dal Magistrato di sorveglianza circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel corso del secondo periodo, in considerazione della irregolare condotta tenuta dal detenuto il giorno 9 settembre 2020 e per la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare di esclusione per cinque giorni dalle attività ricreative in comune.

Per il periodo dal 2 al 17 marzo 2021 ha confermato l'inammissibilità della richiesta non comprendendo un semestre di detenzione. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha osservato che, per la continuità del periodo di esecuzione della pena, il detenuto non può chiedere la valutazione di semestri da lui indicati in modo strumentale per evitare una valutazione di segno negativo e che, invece, i semestri devono essere valutati in continuità con quelli oggetto di precedenti decisioni.

2. Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo del difensore di fiducia avv. Massimiliano Bravin, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.54 Ord. pen., sostenendo che per la concessione della liberazione anticipata non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es. Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 17229 del 27/2/2001, Fidanzati, Rv. 218745;

Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832). Nel caso in esame il Ferri ha già ottenuto, in relazione alla sua attuale detenzione, il beneficio della liberazione anticipata con riferimento al semestre maturato dal 2 settembre 2019 sino all'i marzo 2020; come indicato nello stesso ricorso egli, successivamente, non ha tenuto condotta regolare e per tale ragione ha presentato nuova istanza ex art.54 Ord. pen. per il periodo dal 18 settembre 2020 al 17 marzo 2021 per evitare che venissero valutati negativamente i rilievi disciplinari in cui è incorso.

3. Osserva al riguardo la Corte che la tesi sostenuta dal ricorrente è infondata in quanto, in base ad essa, il detenuto potrebbe costituire i semestri da valutare a proprio piacimento per evitare l'inclusione nel periodo in esame di eventuali sanzioni di carattere disciplinare. Al contrario, in ipotesi di detenzione ininterrotta come nel caso di specie, i semestri decorrono necessariamente dall'inizio della stessa come correttamente sostenuto nel provvedimento impugnato.

4. Per completezza si osserva che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione è inconferente, poiché essa riguarda la differente ipotesi di periodi di detenzione riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, che possono essere valutati ai fini della concessione della liberazione anticipata purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente a un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 27573 del 16/5/2019, Rv. 27584).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell