Cassation court dismisses appeal for early release as prior mafia charges negate rehabilitation efforts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's request for early release based on specific prison terms. The prisoner argued that the lower court failed to conduct proper proceedings regarding pre-2002 periods and inconsistently excluded a rehabilitation period without sanctions. The court ruled that the appeal raised new issues not previously argued before the lower tribunal and that the negative impact of the mafia charges on rehabilitation was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; Art. 27 Cost.: The Court of Cassation holds that appeals for early release must strictly adhere to the principle of fractionated evaluation, where prior serious crimes like mafia association can legitimately negate rehabilitation efforts across multiple semesters without requiring separate procedural scrutiny for each period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TAGLIAVIA FRANCESCO, nato a Palermo il 08/06/1954; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 30/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Tagliavia (ristretto presso il carcere di Sassari - Bancali in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva, tra l'altro, respinto la sua richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri di detenzione maturati dal 1993 sino al 2003 e a quello dal 22 maggio 2016 al 21 novembre 2016. 1.1. In particolare il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione negativa espressa dal Magistrato di sorveglianza circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel corso di tali periodi, dando rilievo al fatto che - quanto ai periodi anteriori al 18 marzo 2002 - il Tagliavia è stato condannato per associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commessa sino alla data sopra indicata, e che, pertanto, tale reato inficia negativamente tutto il periodo anteriore alla sua commissione con assorbimento delle altre censure. 1.2.
Quanto poi alle quattro sanzioni disciplinari risalenti al giugno 2016 il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che esse sono state prese in considerazione - in senso negativo - unicamente per il semestre nel quale si sono verificate e che è irrilevante che una di esse sia stata annullata per ragioni procedimentali.
2. Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo del difensore di fiducia avv. Luca Cianferoni, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge penale con riferimento agli artt. 54 Ord. pen. e 27, comma 3, Cost., evidenziando che il rigetto per i semestri anteriori al 18 marzo 2002 è avvenuto senza alcuna attività istruttoria e sulla base della sola condanna per associazione di stampo mafioso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione carente e illogica rispetto al semestre maturato dal 22 novembre 2018 sino al 21 maggio 2019, che è stato di fatto escluso nonostante egli non abbia riportato sanzioni disciplinari in tale periodo nel quale ha partecipato all'opera di rieducazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Anzitutto, con riferimento al secondo motivo, il ricorrente non deduce di avere prospettato, con il reclamo al Tribunale di sorveglianza, l'omessa motivazione in ordine al semestre maturato dal 22 novembre 2018 sino al 21 maggio 2019 e, inoltre, nell'ordinanza impugnata non si fa cenno a tale aspetto. Come è noto, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o di reclamo, che non sia state dedotte nel giudizio di merito, al fine di evitare che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).
3. Con riferimento al primo motivo si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, che la commissione del reato di associazione di stampo mafioso protrattasi sino al 18 marzo 2002 impedisce, per la particolare gravità del fatto e del carattere permanente della condotta, di ritenere provata l'effettiva partecipazione del Tagliavia all'opera rieducazione sino a tale data. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione o la commissione di un reato (come verificatosi nel caso di specie) possano riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, Rv. 280522).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d