Italian Supreme Court dismisses appeal on confiscation of social shares in fraud case, upholding territorial court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Giuseppe Sodano's appeal against the confirmation of asset confiscation for fraud. Sodano argued the confiscation violated procedural articles and lacked specific reasoning regarding the risk of reoffending. The court found his claims unfounded because the confiscation targeted proven illicit profits and the appeal could not challenge the merits of the territorial judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The Supreme Court dismisses an appeal challenging the confiscation of assets as illicit profits when the territorial court has adequately reasoned the decision, noting that appeals cannot re-evaluate the merits or introduce new factual assessments.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SODANO GIUSEPPE nato a Pomigliano d'Arco il 14/04/1965; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, ha concluso l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio relativamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di Giuseppe Sodano sono ascritti i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale aggravate (capi A e 8), commessi nella qualità di amministratore di fatto della società fallita "SO.CO.ME. Società costruzioni meridionali s.r.l.", e delle società "Costruzioni Generali SO.CO.ME. Italia S.p.A." e "Isola Costruzioni Generali s.r.l.". Con sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, in data 13 maggio 2013, aveva dichiarato la penale responsabilità di Sodano in ordine ai reati ascritti, condannandolo alla pena di giustizia, oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile e alla confisca del suo patrimonio.
2. La quinta sezione di questa Corte, con la sentenza n.42572/2016, riteneva fondato il motivo di ricorso del Sodano con riferimento alla disposta confisca: in particolare, osservava che, come si evinceva dal testo della sentenza impugnata, erano state sollevate dalla difesa specifiche doglianze , alle quali non era stata fornita risposta, per cui, limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata veniva annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, mentre il ricorso veniva respinto nel resto. 2.1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 febbraio 2021, giudicando in sede di rinvio, ha - per quanto di interesse in questa sede di legittimità - confermato la confisca.
3. Avverso tale sentenza Giuseppe Sodano, per mezzo del difensore di fiducia avv. Saverio Campano, propone nuovo ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. In particolare rispetto alla confisca delle quote sociali della Isola Costruzioni s.r.l. egli lamenta la violazione degli artt.240 cod. pen., 624, 627 e 648 cod. proc. pen. nonché la illogicità, contraddittorietà e l'assenza della motivazione su un punto decisivo oggetto di devoluzione.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1.11 ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove la confisca del profitto è stata confermata dalla Corte territoriale sulla base di argomentazioni che però si porrebbero in contrasto con i fatti accertati - ormai con forza di giudicato - nell'ambito del presente processo. Inoltre il ricorso censura la carenza di motivazione rispetto all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato.
2. Tali censure sono infondate poiché, l' operazione distrattiva, consistita nella cessione di ramo d'azienda della fallita alla società Isola Costruzioni s.r.I., è avvenuta in data 22 febbraio 2008, due mesi prima del fallimento. La sentenza impugnata ha rilevato che le quote sociali sono state acquistate dal Sodano dopo il fallimento con il provento dell'operazione distrattiva; secondo il ricorrente egli però era dominus di fatto della Isola costruzioni s.r.l. (il cui titolare di diritto era Beneduce) sin dal febbraio 2008 e quindi avrebbe acquistato le quote prima dell'operazione distrattiva.
Orbene, si rileva che il ricorso nulla deduce sulla data del trasferimento delle quote dal Beneduce al Sodano, pacificamente avvenuto dopo il fallimento, sostenendo che si sarebbe trattato di un passaggio solo formale in quanto egli ne era già titolare di fatto. Si tratta però di un argomento con il quale si vorrebbe giungere ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente ed in modo non contraddittorio sul punto. Quanto poi alle censure riguardanti la lamentata omessa motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, si osserva che i richiami al sequestro preventivo innpeditivo risultano inconferenti ed aspecifici, atteso che nel caso di specie la Corte territoriale ha disposto la confisca ritenendo che l'oggetto di essa rappresentasse il profitto del reato (cfr. pagg. 8 e segg. della sentenza impugnata).3.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle