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Ordinanza — n. 32226/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling to add suspended prison term missing from original text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a clerical correction to its own March 2022 decision regarding Moisei Ionut Alin. The original text erroneously listed only a fine, omitting a two-month suspended prison sentence that the court had actually deliberated to impose. The court applied procedural rules allowing de plano correction because the error did not affect conflicting interests between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3; Art. 130 cod. proc. pen.: The court may correct clerical errors in its own decisions via de plano procedure when the mistake does not impact the conflicting interests of the parties.

Parole chiave

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clerical error correction de plano procedure Cassation ruling amendment suspended prison term procedural correction correzione di errore materiale modifica della sentenza errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
Art. 130 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione del dispositivo trascritto sul ruolo di udienza pubblica del 23/03/2022 della Corte di cassazione, Sezione prima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 8408/2021 Reg. Gen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti di Moisei Ionut Alin, nato in Romania il 12/07/1991, avverso la seni:enza del 15/01/2021 del Tribunale di Brescia; visti gli atti; sentita relazione svolta dal presidente Angela Tardio.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza-decisione pronunciata in data 23 marzo 2022, all'esito della udienza pubblica svolta a trattazione scritta in pari data, la Corte di cassazione, Sezione prima penale, si è pronunciata sul ricorso indicato in epigrafe, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminando la pena nei confronti dell'imputato Moisei Ionut Alin.

2. In data 27 aprile 2022 è stato promosso di ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo della suddetta sentenza-decisione, trascritto sul ruolo di udienza, riguardante l'indicato ricorso.

3. Dall'esame del ruolo di udienza emerge l'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo, essendosi rideterminata la pena «in euro 334,50 di ammenda», invece che «in mesi due di arresto ed euro 334,50 di ammenda» in linea con la deliberata riduzione per il rito abbreviato nella misura della metà, invece che di un terzo (come disposto con la sentenza impugnata), della pena base fissata, e non contestata, in mesi quattro di arresto ed euro 669,00 di ammenda per il reato contravvenzionale ascritto, commesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2007.

4. La correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica, non incidente su interessi confliggenti delle parti (artt. 625-bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.). Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo della udienza pubblica del 23 marzo 2022 della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 8408/2021 Reg. Gen., nel senso che, laddove è scritto «annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 334,50 di ammenda», deve leggersi «annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi due di arresto ed euro 334,50 di ammenda». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. C