Cassation annuls Milan surveillance court order due to failure to notify defense counsel of hearing adjournment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Milan surveillance court's order of September 27, 2021, which had rejected a probationary placement request. The defense argued that the court failed to notify them of a hearing adjournment, violating procedural nullity rules. The court found that while the defendant was notified, the defense counsel was not informed of the new hearing date, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 comma 4 cod. proc. pen.; Artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.: Failure to notify defense counsel of a hearing adjournment constitutes absolute nullity requiring annulment and remittal for a new trial.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARNEVALI FEDERICO nato a SONDALO il 23/03/1975 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Carnevali Federico avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12.8.2019, con il quale era stata respinta la domanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal predetto condannato, cui era stata concessa la detenzione domiciliare.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati Francesco Romualdi e Stefano Di Pasquale, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa notifica all'interessato del decreto di citazione del 7 giugno 2021. Al riguardo, è stato evidenziato che il Tribunale di sorveglianza in data 9.7.2020 aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedinnemo e che il nuovo decreto di citazione, emesso in data 7.6.2021, per l'udienza del 24.6.2021 non era stato notificato all'interessato. 2.2.
Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia del provvedimento di rinvio emesso all'udienza del 24.6.2021, avendo l'avv. Di Pasquale preventivamente dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali e non essendo stato nominato a detta udienza nessun difensore ai sersi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Valentina Maunali, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato il secondo motivo di ricorso. Dall'esame degli atti, cui il Collegio può accedere per risolvere le questioni processuali prospettate nell'atto di impugnazione, mentre risulta che il decreto di fissazione dell'udienza del 24 giugno 2021 è stato notificato al condannato, non risulta, invece, che a detta udienza sia stato nominato un difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione dell'avvocato Di Pasquale, che aveva preventivamente dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere Penali Italiane; né risulta che il provvedimento di rinvio della trattazione del procedimento al successivo 27 settembre 2021 sia stato comunicato al difensore di fiducia.
2. Ciò determina - come sostenuto anche dal Procuratore. generale - una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179 cod. proc. pen., che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano perché proceda, instaurando regolare contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale