Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32216/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32216/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 24 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Tirillò Leo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Roma del 14.7.2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 32216/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1 Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, ritiene il Collegio che l'argomentare seguito dal Tribunale di sorveglianza nel rigettare l'istanza del condannato di concessione della misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 non è sufficiente a giustificare la relativa decisione. In disparte, il rilievo relativo all'erronea indicazione della pendenza giudiziaria, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare l'attualità dello stato di dipendenza e l'idoneità del programma terapeutico unitamente al profilo di eventuale pericolosità del condannato, dovendosi rilevare che la misura alternativa in parola è preordinata al recupero del condannato e a evitare il rischio di ricaduta nel reato.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta riabilitazione revoca del gratuito patrocinio recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIRILLO' LEO nato a CISTERNA DI LATINA il 01/01/1961 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che iiricorso venga dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Tirillò Leo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Roma del 14.7.2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Andrea Palmiero, per difetto di motivazione. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata è da censurare sotto plurimi aspetti: intanto, contrariamente a quanto riportato nella stessa, a carico del Tirillò non risulta l'indicata pendenza giudiziaria per il delitto di bancarotta fraudolenta (in relazione a detto delitto, il Tirillò è stato condannato e la relativa pena è stata ricompresa nel provvedimento di cumulo in esecuzione); del tutto inconferente è l'osservazione, secondo cui la domanda avanzata dal Tirillò, sarebbe strumentale alla sua scarcerazione, avendo il predetto formulato altre domande in tal senso; anche l'affermazione, secondo cui il condannato non avrebbe richiesto benefici graduali e temporanei, è da censurare dal momento che il condannato intendeva seguire un percorso di riabilitazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Raffaele Gargiulo, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, ritiene il Collegio che l'argomentare seguito dal Tribunale di sorveglianza nel rigettare l'istanza del condannato di concessione della misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 non è sufficiente a giustificare la relativa decisione. In disparte, il rilievo relativo all'erronea indicazione della pendenza giudiziaria, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare l'attualità dello stato di dipendenza e l'idoneità del programma terapeutico unitamente al profilo di eventuale pericolosità del condannato, dovendosi rilevare che la misura alternativa in parola è preordinata al recupero del condannato e a evitare il rischio di ricaduta nel reato.

2. Nel caso di specie, il Tribunale, pur evidenziando un comportamento del detenuto caratterizzato da una certa adesione alle proposte trattamentali, ha attribuito valore rilevante al profilo della strumentalità della proposizione dell'istanza da parte del Tirillò, che non appare congruo rispetto al giudizio prognostico che doveva essere effettuato.Era, invece, necessario effettuare un più approfondito esame sulla personalità del condannato ancorandolo ai più recenti dati procedimentali.

3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, I'l luglio 2022 Il Consigliere es