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Sentenza — n. 32208/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows revocation of suspended sentence due to irretractable extinction of prior crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence execution court's order revoking the conditional suspension of Pierpaolo Tamburini's sentence. The defendant argued the revocation violated legal certainty because a prior crime had already been declared extinguished, yet a new conviction occurred within the five-year window. The court ruled that the extinction of the prior offense is definitively irretractable, meaning the new conviction automatically triggers revocation regardless of the earlier declaration.

Regesto Legislator

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 168, cod. pen.: The declaration of extinction of the offense subject to the application of the penalty, under Art. 445, para. 2, Code of Criminal Procedure, remains characterized by definitiveness over time, rendering it irretractable even if a new crime is committed within the five-year period, thereby precluding any decision conditioned on the outcome or the revocation of the favorable effects produced.

Parole chiave

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conditional suspension revocation irretractable extinction legal certainty principle new crime within five years execution court order revoca della sospensione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
242664, secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod.
Art. 168, cod. pen.
Con il terzo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, per erronea applicazione dell'art. 168 cod.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce nullità della ordinanza ex art. 178, comma 1, lett.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per violazione del principio generale di certezza del diritto, atteso che tale pena, applicata ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per violazione del principio generale di certezza del diritto, atteso che tale pena, applicata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 168 cod. pen
Con il terzo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, per erronea applicazione dell'art. 168 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, PG in proc. Lacchini, Rv. 276201
Questo Collegio intende, infatti, dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale esposto nelle sentenze Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, PG in proc. Lacchini, Rv. 276201, Sez.
Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994
276201, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994, Cass.
Cass. sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, Ciraci', rv. 242664
268994, Cass. sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, Ciraci', rv. 242664, secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAMBURINI PIERPAOLO nato a RIMINI il 14/02/1963 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha accolto l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Pierpaolo Tamburini con le sentenze del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012, e del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, irrevocabile il 11 maggio 2013. In particolare, nell'accogliere l'istanza, il giudice cell'esecuzione ha evidenziato il sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna a pena detentiva, emessa dal Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2018, irrevocabile il 16 marzo 2021, per delitto commesso tra il 14 marzo 2012 ed il 27 maggio 2013.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con tre motivi descritti di seguito. Con il primo motivo deduce nullità della ordinanza ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per non essere stati presi in considerazione gli argomenti proposti nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 24 settembre 2021, quindi dopo la fissazione dell'udienza camerale ma prima del suo svolgimento, nonché vizio di motivazione nella asserita forma della contraddittorietà per omissione.

Con il secondo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per violazione del principio generale di certezza del diritto, atteso che tale pena, applicata ex art. 444 cod. proc. pen. era già stata dichiarata estinta ex art.445 cod. proc. pen. con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 marzo 2019, e l'estinzione sarebbe irretrattabile. Con il terzo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, per erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto in realtà tale pena era già stata revocata implicitamente dal giudice della cognizione che aveva emesso la sentenza Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2018, che l'aveva posta in continuazione con la pena applicata con la stessa pronuncia ed era pervenuto a pena complessiva non condizionalmente sospesa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo di ricorso, che si riferisce alla revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, ed il cui esame è preliminare, è fondato. Questo Collegio intende, infatti, dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale esposto nelle sentenze Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, PG in proc. Lacchini, Rv. 276201, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994, Cass. sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, Ciraci', rv. 242664, secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi.

2. Il primo motivo di ricorso è, a questo punto, assorbito dall'accoglimento del secondo, avendo ad oggetto la stessa parte del provvedimento impugnato che si riferisce alla revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. La tesi del ricorrente è che, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Firenze cel 29 marzo 2013, la stessa sia in realtà già stata revocata implicitamente dal giudice della cognizione che ha emesso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 febbraio 2018, che l'aveva posta in continuazione con la pena applicata con la si:essa pronuncia ed era pervenuto a pena complessiva non condizionalmente sospesa. Se questa è la tesi del ricorrente, il motivo è inammissibile per carenza d'interesse, perché per sua stessa ammissione la sospensione condizionale gli è già stata già revocata da altro provvedimento, e, quindi, lo stesso non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall'accoglimento del motivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012. Dichiara inammissibile il ricorso nel re