Italian court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to subsequent conviction exceeding statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence. The appellant argued that a subsequent plea bargain sentence should not trigger revocation and that the new crime occurred on the same day as the original offense. The court ruled that revocation depends solely on the cumulative sentence exceeding limits, regardless of the new judgment's type, and confirmed the new crime was committed before the original sentence became irrevocable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 1, n. 2, cod. pen.; Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.: The conditional sentence is revoked by law if a subsequent conviction for a prior crime causes the cumulative penalty to exceed statutory limits, irrespective of whether the subsequent judgment is a standard conviction or a plea bargain.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO PIETRA nato a PACECO il 15/05/1963 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del G.I.P. TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 4 novembre 2021 il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca di diritto, ex art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., della sospensione condizionale della pena di 9 mesi e 20 giorni di reclusione, applicata alla condannata Pietra Di Stefano con la sentenza ex art. 444 c.p.p. del 23 marzo 2018, irrevocabile il 11 aprile 2018, per un fatto commesso il 27 febbraio 2018. La revoca è stata disposta per la sopravvenienza di una seconda sentenza di condanna del 12 luglio 2019, irrevocabile il 31 luglio 2019, ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, per un fatto commesso lo stesso 27 febbraio 2018.
2. Avvero l'ordinanza impugnata ricorre la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo di ricorso, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul presupposto che il reato di cui alla seconda sentenza di condanna non risulta idoneo a determinare la disposta revoca poiché trattasi di sentenza di c.d. patteggiamento, e perché il fatto giudicato successivamente non risulta anteriormente commesso rispetto a quello per cui I beneficio è stato concesso trattandosi di due fatti contestuali e consumati lo stesso giorno.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Birritteri, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La norma di cui ha fatto applicazione il giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato è l'art. 164, comma 1, n. 2, cod. pen, che dispone: "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: (...) 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163".
Il ricorrente sostiene che la "altra condanna per un delitto anteriormente commesso" dell'art. 164, comma 1, n. 2, cod. pen., non possa essere una sentenza di patteggiamento. In realtà, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. prescinde dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta (cfr. Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218526: Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2, n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1, n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostan2:a che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini; conforme, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 29847 del 16/04/2019, Di Biase, Rv. 276619; con la precisazione che la successiva evoluzione giurisprudenziale ha poi portato ad affermare che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, possa costituire titolo idoneo per la revoca anche a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., v.
Sez. U, Sentenza n. 17781. del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518).
2. Anche la seconda parte dell'unico motivo è inammissibile. Con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta previsto dall'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha precisato che esso va rapportato alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio, e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 35563 del 10/11/2020, PM in proc. Salamina, Rv. 280056; Sez. 1, Sentenza n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero Rv. 265724; Sez. 1, Sentenza n. 26636 del 28/05/2008, PM in proc. Shajaku, Rv. 240868). Nel caso in esame, la sentenza che ha applicato il beneficio è irrevocabile dal 11 aprile 2018, e quindi un fatto del 27 febbraio 2018 è rispetto ad essa senz'altro anteriormente commesso. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa