Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32200/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses Public Prosecutor's conflict claim as only judicial officers can initiate jurisdictional disputes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32200/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the jurisdictional conflict inadmissible because the Public Prosecutor attempted to initiate it directly. The Prosecutor argued that the Rome court lacked territorial jurisdiction over the defendant, while the Velletri court claimed authority based on the defendant's entry at Ciampino airport. The court ruled that only judicial officers can raise conflicts, not prosecutors, who merely transmit denunciations to the competent judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 28 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 30 comma 2 cod. proc. pen.: The Public Prosecutor lacks standing to initiate a jurisdictional conflict, which may only be raised by judicial officers exercising jurisdictional functions.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional conflict Public Prosecutor standing territorial jurisdiction judicial officers Cassazione Rome risoluzione del conflitto giurisdizionale incompetenza territoriale competenza in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 30 comma 2 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero, infatti, non è neppure titolato a sollevarlo, investendone direttamente la Corte regolatrice; egli può solo trasmettere, a norma dell'art. 30, comma 2, cod.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013
Questa Corte ha già stabilito che il Pubblico ministero non è legittimato ad essere egli stesso parte di un conflitto, positivo o negativo, potendo questo sussistere solo tra soggetti svolgenti funzioni giurisdizionali (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep.
Sez. 1, n. 41218 del 17/5/2018
Sez. 1, n. 41218 del 17/5/2018, confl.
Sez. 1, n. 4092 dell'11/1/2013
274362; Sez. 1, n. 4092 dell'11/1/2013, confl.
Sez. 1, n. 14006 del 22/2/2007
254189; Sez. 1, n. 14006 del 22/2/2007, confl.
Sez. 6, n. 2630 del 4/7/1996
236368; Sez. 6, n. 2630 del 4/7/1996, Tonini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: PM TRIBUNALE VELLETRI nei confronti di: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMAcon il provvedimento del 20/12/2021 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria del PG MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il conflitto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2021, il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di Raluca Georgeta PANTELIMON, imputata del reato di cui all'art. 20, commi 9, 10 e 14 d. Igs. n. 30 del 2007, in favore del Tribunale di Velletri, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso detto Tribunale. A ragione della decisione, osservava che il reingresso nel territorio dello Stato da parte dell'imputata era avvenuto presso la frontiera aera dell'aeroporto di Ciampino, sicché la competenza territoriale andava radicata presso il Tribunale di Velletri.

2. Con successivo atto del 20 dicembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, rilevato che l'area dell'aeroporto civile di Ciampino, ad eccezione di una piccola sezione della parte di pista destinata al decollo degli aeromobili, rientrava nella giurisdizione del Tribunale di Roma, denunciava il conflitto di competenza, inquadrato nei casi "analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., direttamente davanti alla Corte di cassazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del conflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto va dichiarato insussistente.

2. Questa Corte ha già stabilito che il Pubblico ministero non è legittimato ad essere egli stesso parte di un conflitto, positivo o negativo, potendo questo sussistere solo tra soggetti svolgenti funzioni giurisdizionali (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989). A tali soggetti compete, altresì, la rilevazione del conflitto che sia tra loro insorto. Il Pubblico ministero, infatti, non è neppure titolato a sollevarlo, investendone direttamente la Corte regolatrice; egli può solo trasmettere, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia di conflitto, segnalandone l'esistenza al giudice presso cui esercita le sue funzioni, cui esclusivamente spetta delibare, in prima valutazione, se vi sia materia di esso, e richiedere il conseguente intervento della Corte suddetta (cfr.

Sez. 1, n. 41218 del 17/5/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362; Sez. 1, n. 4092 dell'11/1/2013, confl. comp. in proc. Stingaciu, Rv. 254189; Sez. 1, n. 14006 del 22/2/2007, confl. comp. in proc. Sarcinelli, Rv. 236368; Sez. 6, n. 2630 del 4/7/1996, Tonini, Rv. 205860).

3. Accertata l'insussistenza del conflitto, gli atti debbono essere, quindi, trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per le determinazioni di competenza, da adottarsi nel rispetto delle forme previste dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il Consigliere esten