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Sentenza — n. 32197/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional release denial citing lack of new elements and civil debt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32197/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pasquale Potorti's appeal against the Tribunal of Surveillance's refusal to grant conditional release. Potorti argued that the lower court ignored new factors like volunteer work and failed to evaluate his current condition, relying instead on outdated decisions. The court held that the lower court correctly identified the absence of new elements and emphasized that civil debt fulfillment remains a prerequisite for release, regardless of recent behavioral improvements.

Regesto Legislator

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Art. 176 cod. pen.; In conditional release proceedings, the court must assess whether new elements have emerged; mere repetition of previous requests without fresh facts constitutes a groundless appeal, and civil debt fulfillment serves as an indicator of the convict's critical revision of past criminal choices.

Parole chiave

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conditional release denial new elements requirement civil debt fulfillment reiterative appeal surveillance tribunal lack of new facts critical revision of choices semilibertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 176 cod. pen.
Silvana Bianchi, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica) riferiti all'art. 176 cod.
art. 176 cod. pen
Silvana Bianchi, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica) riferiti all'art. 176 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, Cesarano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POTORTI PASQUALE nato a CASIGNANA il 02/11/1951 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della liberazione condizionale avanzata nell'interesse di Pasquale Potorti, condannato all'ergastolo ed in regime di semilibertà dal 10 aprile 2020. Il provvedimento è stato giustificato con le pregresse decisioni di rigetto della liberazione condizionale emesse nel 2013, il 1° aprile 2020 e, più di recente, il 25 novembre 2020. Sin dal primo provvedimento di rigetto è stato segnalato, oltre alla mancanza di un ravvedimento certo da parte del condannato, anche il mancato adempimento delle obbligazioni civili che permane tuttora.

Il Tribunale ha anche rilevato come la situazione di fatto prospettata non abbia subito modificazioni di sorta rispetto a quella presa in considerazione in occasione dei precedenti provvedimenti, non essendo emersi elementi nuovi o sopravvenuti. L'identità delle condizioni esaminate nei precedenti procedimenti ha indotto i giudici di merito a ritenere l'istanza quale mera reiterazione delle identiche richieste respinte.

2. Avverso l'ordinanza, Pasquale Potorti ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Silvana Bianchi, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica) riferiti all'art. 176 cod. pen. Il richiamo all'ordinanza del 2013 è stato ritenuto generico e parziale perché non è stato considerato che il provvedimento era stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva preso in considerazione le precarie condizioni economiche del condannato in relazione all'entità del danno morale da risarcire.

La richiesta era stata, comunque, rigettata in seguito anche perché Potorti era stato, nelle more, attinto da altra ordinanza custodiale (per reati per i quali era stato, in seguito, assolto). Con ordinanza del 25 novembre 2020 la richiesta era stata rigettata non essendo emerso alcun sicuro ravvedimento ed essendo necessario un ulteriore periodo di osservazione. Gli elementi nuovi sottoposti alla cognizione del Tribunale di sorveglianza sarebbero stati trascurati dai giudici di merito: così gli ulteriori sette mesi trascorsi in semilibertà, la relazione integrativa del carcere di Marassi del 10 giugno 2021, l'avere intrapreso un percorso di volontariato, la partecipazione a gruppi di giustizia riparativa.

Il provvedimento si sostanzierebbe in frasi ed espressioni estrapolate dalle relazioni trattamentali e da precedenti provvedimenti, senza alcuna valutazione effettiva della condizione attuale del ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Esso propone una unica censura con la quale si contesi:a il provvedimento impugnato con richiamo promiscuo ai vizi di violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nessuno di tali vizi sussiste. Nel ritenere l'istanza meramente reiterativa di altre precedentemente rigettate, il Tribunale ha preso in considerazione tutti gli elementi disponibili ai quali fa riferimento il ricorso. In particolare, si evidenzia il passaggio in cui viene affermato che «l'UEPE e la sintesi dell'Istituto di detenzione confermano la situazione esistente all'atto della concessione della semilibertà».

Il Tribunale ha dato atto della frequentazione delle opportunità trattamentali reputando, comunque, necessaria l'osservazione della semilibertà di recente avviata. Si tratta di una motivazione sintetica che ha messo in evidenza la questione centrale, ossia la mancata emersione di elementi nuovi rispetto a precedenti provvedimenti di rigetto. Deve, inoltre, essere evidenziato il profilo dell'adempimento delle obbligazioni civili, solo accennato nel ricorso (e non per affermare l'infondatezza del corrispondente rilievo contenuto nel provvedimento impugnato) e che costituisce presupposto indispensabile per l'accesso alla misura alternativa richiesta.

In tal senso depone la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, «in tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini deilla verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali» (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041).

3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al