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Sentenza — n. 32192/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32192/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32192/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell'ambito del procedimento a carico di Albino Tomaselli per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di Bologna ha emesso, in data 18 febbraio 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pordenone, dichiaratosi incompetente per territorio, in ordine allo stesso reato, con sentenza emessa il 20 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 30 cod. proc. pen, art. 22 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32192/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto ascritto alla medesima persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto di competenza trasmissione per incompetenza competenza in materia di trust competenza territoriale alternativa limiti della competenza inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Nell'ambito del procedimento a carico di Albino Tomaselli per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 30 cod. proc. pen
il Tribunale di Bologna ha emesso, in data 18 febbraio 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.
art. 22 cod. proc. pen
sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pordenone, dichiaratosi incompetente per territorio, in ordine allo stesso reato, con sentenza emessa il 20 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BOLOGNA nei confronti di: GIP TRIBUNALE PORDENONEcon l'ordinanza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone;

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del procedimento a carico di Albino Tomaselli per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di Bologna ha emesso, in data 18 febbraio 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pordenone, dichiaratosi incompetente per territorio, in ordine allo stesso reato, con sentenza emessa il 20 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen.

2. L'autorità che propone il conflitto ha segnalato che la questione è stata denunciata davanti al Tribunale bolognese con memoria depositata dalla difesa dell'imputato. Ha inoltre messo in rilievo come il reato per il quale si procede si sostanzi in una truffa contrattuale alla quale è conseguita una deminutio patrimoni in capo alla vittima mediante il pagamento di una somma di denaro richiesta dall'agente tramite bonifico bancario. Essendosi perfezionato il delitto di truffa a seguito dell'accreditamento della somma sul conto corrente bancario acceso presso la filiale di San Michele al Tagliamento, la competenza per territorio dovrebbe spettare al Tribunale di Pordenone vertendosi in tema di reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui si realizzano il profitto ingiusto in capo all'agente e la corrispondente perdita per il truffato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pordenone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto ascritto alla medesima persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.

2. Il reato per il quale si procede è costituito dalla truffa contrattuale consumatasi per effetto del pagamento di una somma di denaro per mezzo di bonifico bancario. Il luogo di consumazione del reato deve essere individuato, quindi, tenendo conto degli arresti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui «la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761).

In senso conforme è l'affermazione per cui, «in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (Sez. F, n. 37400 del :30/08/2016, F., Rv. 268011). Si tratta di orientamento uniforme rispetto al quale non si segnalano difformità sostanziali, atteso che il diverso principio (affermato, fra l'altro, da Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Cicc:arelli, Rv. 277861) relativo alla individuazione del luogo di consumazione del delitto di truffa effettuata mediante ricarica di carta postepay è strettamente consequenziale all'utilizzo di tale strumento che determina una modalità di acquisizione del profitto diversa rispetto a quella propria del bonifico bancario.

3. Da quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone cui devono essere trasmessi gli atti. P.Q.N11. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 03/06/2022 Il