Cassation annuls GIP order for creditor protection due to failure to notify ANBSC of hearing, violating due process rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP order granting creditor protection because the National Agency for Confiscated Assets (ANBSC) was not notified of the hearing. The ANBSC argued that its statutory role as a third party entitled it to be heard before its rights over confiscated property were affected. The court ruled that failing to notify ANBSC rendered the decision null and void, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306; The National Agency for Confiscated Assets must be notified of hearings regarding creditor claims on confiscated property, with omission resulting in nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA NAZ.LE PER L'AMM.NE E LA DEST.ZIONE DEI BENI SEQUIET. E CONF. ALLA CRIM. ORGANIZZATA nel procedimento a carico di: JAITEH MALAFY nato il 10/02/1974 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG PI • LALTTilgye: dak.t.
1. CACIA.11 CiA) ?c)-( t R res-470 cytt,( yt eQ yt4,9 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 15 gennaio 2021 il GIP del Tribunale di Milano ha disposto l'ammissione a tutela del credito vantato da CONDOMINIO VIa TORINO n.26 in riferimento alla confisca (irrevocabile) di una unità immobiliare sita in Rho, avvenuta in danno di Jaiteh Malafy.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato - l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (da ora in avanti ANBSC). 2.1 Tramite il ricorso si deduce, al primo motivo, vizio del procedimento, posto che ANBSC non ha ricevuto avviso della udienza camerale in cui è stata discussa la posizione del creditore istante. Copia della decisione è stata richiesta dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato e risulta trasmessa solo in data 12.10.2021. 2.2 La ricorrente evidenzia, sul punto, che l'ANBSC non può essere pretermessa in un giudizio nel quale si discuta della confisca e della tutela dei diritti dei terzi sui beni confiscati, in virtù dell'affidamento legislativo alla medesima dei compiti di amministrazione e destinazione dei beni oggetto di confisca.
Si rappresenta, in particolare, che nel caso in esame trattasi di ammissione del credito inciso da un provvedimento di confisca divenuto definitivo. 2.3 Al secondo motivo si deducono vizi della decisione in riferimento alla tempestività della domanda.
3. Il ricorso è fondato, al primo - assorbente - motivo, per le ragioni che seguono. 3.1 A fronte di confisca definitiva, emessa in sede penale ed in riferimento a beni che rientrano nelle attribuzioni gestionali di ANBSC, è necessaria la instaurazione del contraddittorio con detta Agenzia, a pena di nullità della decisione. 3.2 La linea interpretativa tesa a riconoscere la necessarietà dell'avviso è ormai radicata in sede nomofilattica, come risulta da Sez. V n. 2772 del 7.12.2021, dep. 2022, rv 282654, ove si è ribadito che in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione. 3.3 Nel caso in esame è pacifica l'avvenuta omissione dell'avviso, il che determina l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere