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Sentenza — n. 32184/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against illegal detention conviction for lack of specific defense arguments on non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Tomilina Svitlana's appeal against a Naples peace judge's conviction for illegal detention. The defense argued the lower court's reasoning was flawed regarding the lack of legal residence and the denial of non-prosecution due to minor offense status. The court found the appeal unfounded because the defense neither requested the non-prosecution ground nor provided supporting reasons during proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 10 bis d.lgs. n.286/1998; Art. 34 d.lgs. n.274/2000: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds raised were not specifically invoked or substantiated by the defense in the lower court proceedings.

Parole chiave

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illegal detention non-prosecution ground cassation appeal lack of motivation procedural default soggiorno illegale eccezione di illegalità immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis d.lgs. n.286 del 1998
Art. 34 d.lgs. n.274 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMILINA SVITLANA (C.U.I 04NKU01) nato il 24/10/1978 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo -e-Q_ 04-ft- C (40)-C-Ala'.3.,t t-JZ Cg-; 1 AklitALe 14-••• • 1314'7Q Ptt IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 29 aprile 2021 il Giudice di Pace di Napoli ha affermato la penale responsabilità di Tomilina Svitlana per il reato di trattenimento illegale nel territorio dello Stato (art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998), con condanna alla pena di euro 3.500,00 di ammenda. Il fatto risulta constatato in data 12 giugno 2020.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Tomilina Svitlana, deducendo vizio di motivazione sia in riferimento alla descrizione dei presupposti della punibilità che sul diniego della particolare causa di non punibilità per tenuità del fatto. Secondo la difesa la motovazione sarebbe, su entrambi i punti, apparente.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al dedotto vizio argomentativo sulla prova dell'illegittima permanenza, va rilevato che la decisione esplicita in modo chiaro l'assenza di titoli legittimanti il /19 soggiorno dell'imputata sul territorio nazionale, né sono state allegate particolari ragioni giustificatrici. 3.2 Quanto alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.34 d.lgs. n.274 del 2000, la motivazione è alquanto assertiva, ma va rilevato che in sede di conclusioni (come risulta dal verbale in atti) non era stata invocata l'applicazione dell'istituto dalla difesa, né tantomeno allegate ragioni a sostegno. Ciò rende non sussistente il lamentato vizio, posto che l'ampiezza (o meno) delle argomentazioni (su un punto della decisione) è aspetto da rapportarsi alla esistenza di una richiesta specifica, che nel caso in esame non risulta dagli atti. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al paganmento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pre