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Sentenza — n. 32182/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32182/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 32029/18 la Quinta Sezione penale di questa Corte - pronunciando sul ricorso di Vittorio Poggi, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata il 7 novembre 2017, che ne aveva ribadito la penale responsabilità in ordine alle falsità di cui ai capi d'imputazione Al), A2), A3), A4), A5), B), H), M) e O), nonché in ordine alle truffe di cui ai capi E) e G), attestando la pena complessiva alla misura di due anni e sei mesi di reclusione - annullava senza rinvio la decisione impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi Al), A5) e B), perché estinti per prescrizione; annullava con rinvio la decisione stessa, limitatamente al capo O) e al trattamento sanzionatorio; dichiarava nel resto inammissibile l'impugnazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso ulteriore per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. La sentenza impugnata avrebbe lasciato parzialmente inadempiuto il mandato assegnato dalla decisione rescindente di legittimità, omettendo di rideterminare - evidentemente in tre/ius, rispetto alla misura stabilita dalla decisione annullata - il trattamento sanzionatorio relativo ai reati superstiti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, lamentando come il giudice del rinvio abbia definito il relativo giudizio mediante pronuncia adottata al di fuori del dovuto contraddittorio.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena perseguimento penale per truffa verdetto di colpevolezza sanzioni penali
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da Poggi Vittorio, nato a Pavia 1'11/08/1954 avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 32029/18 la Quinta Sezione penale di questa Corte - pronunciando sul ricorso di Vittorio Poggi, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata il 7 novembre 2017, che ne aveva ribadito la penale responsabilità in ordine alle falsità di cui ai capi d'imputazione Al), A2), A3), A4), A5), B), H), M) e O), nonché in ordine alle truffe di cui ai capi E) e G), attestando la pena complessiva alla misura di due anni e sei mesi di reclusione - annullava senza rinvio la decisione impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi Al), A5) e B), perché estinti per prescrizione; annullava con rinvio la decisione stessa, limitatamente al capo O) e al trattamento sanzionatorio; dichiarava nel resto inammissibile l'impugnazione.

2. La Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe, emessa fuori udienza, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo O), senza adottare statuizioni ulteriori.

3. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso ulteriore per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. La sentenza impugnata avrebbe lasciato parzialmente inadempiuto il mandato assegnato dalla decisione rescindente di legittimità, omettendo di rideterminare - evidentemente in tre/ius, rispetto alla misura stabilita dalla decisione annullata - il trattamento sanzionatorio relativo ai reati superstiti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, lamentando come il giudice del rinvio abbia definito il relativo giudizio mediante pronuncia adottata al di fuori del dovuto contraddittorio.

4. Le medesime ragioni di doglianza sono state ribadite nei motivi nuovi, tempestivamente depositati.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso (ripreso nei motivi nuovi), avente natura pregiudiziale, è infondato alla stregua del diritto vivente al tempo della decisione odierna del Collegio e del dispositivo che la cristallizza. Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810-01, hanno infatti sancito il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano, in violazione del contradditorio tra le parti, la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza stessa, rendendo privo di interesse l'eventuale ricorso per c:assazione, sempreché non risulti evidente - come nel caso di specie, tuttavia, da escludere - la prova dell'innocenza dell'imputato (dovendo la stessa Corte di legittimità adottare, altrimenti, la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).

Solo nelle more della pubblicazione della sentenza odierna, e delle relative motivazioni, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 111, del 9 maggio 2022, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che difetta l'interesse ad impugnare in Cassazione la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Trattasi di declaratoria d'incostituzionalità incidente, tuttavia, su una situazione processuale ormai esaurita a seguito di formazione, sin dal 29 aprile 2022, del giudicato interno (arg. ex Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535-01), non suscettibile quindi di essere rimossa o modificata neppure nel giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento (di cui subito oltre) del primo motivo.

2. Il primo motivo (ripreso nei motivi nuovi) è effettivamente fondato. Il giudice del rinvio, a seguito della presc:rizione dei reati di cui ai capi Al), A5) e B), dichiarata dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, e della prescrizione ulteriore del reato di cui al capo O), da lui stesso acc:ertata, non poteva esimersi dall'espungere tali reati dal quadro sanzionatorio, procedendo alla complessiva rideterminazione del relativo trattamento. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in parte qua, per nuovo giudizio sul punto nei termini di cui al dispositivo, previa corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i capi A2), A3), A4, E), G), H), M) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione de