Cassation appeal dismissed due to loss of interest after sentence expiration and home detention granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had already served his sentence and was granted home detention before the appeal was filed. The defense argued procedural violations regarding the defense lawyer's schedule, but the Court found no standing since the penalty was fully executed. Consequently, the appeal was rejected without any costs or fines being imposed on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 591, comma 1, c.p.p.: When the interest in a cassation appeal ceases to exist after its filing due to the expiration of the sentence or the granting of a substitute measure, the appeal is inadmissible without imposing costs or fines on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA' RICCARDO STEFANO nato a CATANIA il 25/12/1977 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. Francesca Ceroni, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente pronuncia;
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania, previo rigetto della richiesta di differimento della trattazione del procedimento, respingeva l'istanza proposta nell'interesse di Zappalà Riccardo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di mesi due di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 9.4.2010.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Salvatore Gangi, deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-quater cod. proc. pen. e sostenendo la illegittimità della decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva, preliminarmente, rigettato la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento per concomitante e documentato impegno professionale del difensore di fiducia del condannato.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Francesca Ceroni, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto lo Zappala - al quale il Magistrato di sorveglianza ha concesso in data 28.7.2021 la detenzione domiciliare - ha terminato di espiare la pena di cui al titolo in esecuzione il 16.9.2021, come risulta dall'acquista certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il