Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31904/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order due to functional incompetence, ruling appellate court of remand is execution judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed a GIP order regarding the execution of sentences for Sebastiano Panariello. The court found the GIP lacked functional jurisdiction because the appellate court of remand, which had previously annulled a related judgment, is the designated execution judge. Consequently, the GIP's order was annulled without remand, and the case was sent directly to the competent appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.; The principle of unity of execution mandates that when an appellate judgment is annulled with remand, the appellate court of remand remains the exclusive competent judge for execution, regardless of the outcome of the remand proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
functional incompetence unity of execution appellate court of remand execution of sentences nullity absolute judicial jurisdiction annulment without remand revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, lamentando violazione dell'art. 665, commi 3 e 4, cod.
art. 665, comma 3 cod. proc. pen
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, lamentando violazione dell'art. 665, commi 3 e 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020
Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018
Sez. 1, Sentenza n. 37309 del 09/09/2021
Pertanto, il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, in quanto affetto da incompetenza funzionale e dunque da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 37309 del 09/09/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA nel procedimento a carico di: PANARIELLO SEBASTIANO nato a POMPEI il 25/09/1987 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con il provvedimento indicato in epigrafe emesso in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Sebastiano Panariello per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2020. Ha inoltre applicato la disciplina del reato continuAtcai-e alle pene irrogate al predetto per altri reati giudicati con sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata /irrevocabile il 30 novembre 2016, della Corte di appello di Napoli /irrevocabile il 9 dicembre 2020,e del Tribunale di Torre Annunziata,irrevocabile il 2 giugno 2020.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, lamentando violazione dell'art. 665, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in ragione dell'incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, risultando invece competente, quale giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Napoli. Infatti, la sentenza, per ultima divenuta irrevocabile nei confronti di Panariello il 9 dicembre 2020, è stata annullata in pari data dalla Corte di cassazione nei confronti di altro coimputato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, sicché tale Corte, ai sensi dell'art. 665, comma 3 cod. proc. pen., rimane individuabile quale giudice dell'esecuzione competente per tutti gli imputati giudicati in quel processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il principio dell'unitarietà dell'esecuzione impone che, nei procedimenti con pluralità di imputati nei cui confronti è stata emessa la stessa sentenza che / comporta l'assegnazione della competenza a provvedere "in executivis" per taluno degli imputatr,rgi estende agli altri (Sez. 1, n. 31778 16/10/2020, Rv. 279802) La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o no confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104).

3. Dunque, nel caso di specie, in cui il procedimento a carico di più imputati risulta avere avuto il percorso descritto nel ricorso, la competenza funzionale a provvedere quale giudice dell'esecuzione sull'istanza di Sebastiano Panariello, in applicazione dei principi di cui sopra, spetta al giudice di appello di rinvio, a seguito dell'annullamento pronunziato dalla Corte di cassazione, ossia alla Corte di appello di Napoli, a prescindere dalla definizione del giudizio di rinvio per il coimputato. Pertanto, il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, in quanto affetto da incompetenza funzionale e dunque da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 37309 del 09/09/2021, Rv. 282142), deve essere annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli, affinché provveda sull'istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello