Sentenza — n. 31897/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 2 novembre 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi in favore di Palmiero Salvatore con le seguenti sentenze di condanna: sentenza della Pretura di Santa Maria Capua Vetere dell'11.5.1992, irrevocabile dal 3.6.1992;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 172 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31897/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Pasquale Acconcia, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERO SALVATORE nato a CASERTA il 24/07/1971 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 2 novembre 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi in favore di Palmiero Salvatore con le seguenti sentenze di condanna:
1) sentenza della Pretura di Santa Maria Capua Vetere dell'11.5.1992, irrevocabile dal 3.6.1992;
2) sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 14.7.2010, irrevocabile dal 16.10.2020 (rectius 16.10.2010);
3) sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22.11.2011, irrevocabile dal 27.1.2012.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Pasquale Acconcia, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che, poiché la sentenza passata in giudicato per ultima è quella emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 14.7.2010, divenuta irrevocabile dal 16.10.2020, competente a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena sarebbe stato detto giudice e non il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) in relazione all'art. 172 cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 172 cod. pen.". Secondo la difesa, la pena applicata al Palmiero con sentenza della Pretura di Santa Maria Capua Vetere in data 11.5.1992, irrevocabile dal 3.6.1992, si sarebbe estinta per decorso del termine previsto dalla legge già nell'anno 2002, con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto emettere alcuna decisione in relazione ad essa.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.Infondato è il primo motivo di ricorso, atteso che, COME risulta dalla lettura del certificato penale in atti, la sentenza passata in giudicato per ultima è la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22.:L1.2011, irrevocabile dal 27.1.20121 e non quella emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 14.7.2010, divenuta irrevocabile il 16.10.2010 (l'indicazione quale data di irrevocabilità della citata decisione del 16.10.2020, contenuta nell'ordinanza, è, all'evidenza, frutto di un errore materiale).
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio" (Cass. Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280330 - 01). Tale orientamento interpretativo, affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 2 del 30/10/2014, Maiorella, Rv. 266343, è stato più volte ribadito da questa Corte, perché coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, cornma secondo, e 111 della Costituzione, nonché con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme di cui agli artt. 5 e 6 CEDU; esso deve trovare applicazione anche nel caso di specie, con la conseguenza che la pretesa difensiva non appare corretta.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 5 maggio 2022 Il