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Sentenza — n. 31894/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's drug trafficking sentence continuation calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Tijania Hamreloujh's appeal against an execution order increasing her sentence for drug trafficking. The appellant argued the execution judge incorrectly calculated the additional penalty for a second crime, claiming it should match the increase already applied to a related crime. The court ruled the judge's decision valid because the two crimes, while similar, differed significantly in gravity and the specific circumstances of the second offense warranted a distinct, albeit contained, additional penalty.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81, comma 2 c.p.; Art. 133 c.p.: The execution judge may independently determine the additional penalty for a crime in continuation, considering its specific gravity and circumstances, without being bound to replicate the increase already applied to a different crime of the same species.

Parole chiave

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drug trafficking sentence continuation execution judge penal aggravation criminal procedure Cassazione procedural error commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Tijania Hamreloujh ricorre avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81, comma 2 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 56 c.p.
stup., (riqualificato come tentativo, ai seni dell'art. 56 cod.
Art. 73 T.U. stup.
In particolare, la ricorrente ritiene che l'aumento di pena in continuazione per il reato sub 2 sia illogico rispetto all'aumento di pena già stabilito dal giudice della cognizione per il medesimo reato ex art. 73 T.U. stup., dallo stesso posto in continuazione interna con il reato associativo sub 1.
Art. 74 D.P.R. 309/1990
pen., con riguardo: /) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Tijania Hamreloujh ricorre avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
art. 56 cod. pen
stup., (riqualificato come tentativo, ai seni dell'art. 56 cod. pen.) giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 22 dicembre 2017, definitiva il 12 dicembre 2018.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di appello di Palermo, sentenza 16 febbraio 2018
Corte di appello di Palermo, sentenza 22 dicembre 2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: HAMRELOUJH TIJANA nato il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seydite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Tijania Hamreloujh ricorre avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: /) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Trapani e altrove tra novembre 2013 e marzo 2014, e al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso in Trapani tra il 5 febbraio 2014 e marzo 2015, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 febbraio 2018, definitiva il 21 marzo 2019;

2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, T.U. stup., (riqualificato come tentativo, ai seni dell'art. 56 cod. pen.) giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 22 dicembre 2017, definitiva il 12 dicembre 2018. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni otto e mesi sei di reclusione, così quantificata: pena base di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato associativo sub 1, aumentata - come già determinato dal giudice della cognizione - di mesi due di reclusione per l'ulteriore reato sub 1, ulteriormente aumentata di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato sub 2.

2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe determinato in maniera errata la pena in continuazione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, la ricorrente ritiene che l'aumento di pena in continuazione per il reato sub 2 sia illogico rispetto all'aumento di pena già stabilito dal giudice della cognizione per il medesimo reato ex art. 73 T.U. stup., dallo stesso posto in continuazione interna con il reato associativo sub 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. La ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto che, contrariamente a quanto suggerito dall'interessata nella sua istanza, l'aumento di pena in continuazione per il reato sub 2 non era vincolato all'aumento di mesi due di reclusione stabilito dal giudice della cognizione, indicato sub t.t, per il medesimo reato della stessa specie da lui posto in continuazione interna. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che i due reati, pur vedendo entrambi in tema di illegale detenzione e cessione di sostanza stupefacente (del tipo eroina), risultavano di gravità diversa, anche considerando che il giudice della cognizione sub 1 aveva riconosciuto la lieve entità del fatto, circostanza non avvenuta per il reato sub 2.

In particolare, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 22 dicembre 2017, aveva evidenziato che l'imputata si era tenuta in costante contatto con altri soggetti che le avevano procurato continuamente la sostanza stupefacente da smerciare e si era accordata per l'occultamento di parte della sostanza in un locale diverso dalla sua abitazione; la stessa, inoltre, aveva occultato preventivamente la maggior parte della sostanza stupefacente nel sottotetto della propria abitazione e aveva posto in essere una condotta non occasionale, ma frutto di una stabile rete di approvvigionamerto e smercio.

Per tale ragione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto congruo stabilire un aumento piuttosto contenuto di pena per il reato sub 2 pari alla quarta parte della pena base.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento