Cassation annuls appeal court sentence for procedural nullity due to unacquired prosecution files.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence regarding procedural nullity because prosecution files were not formally acquired during the trial. The appellant argued that the decision relied on documents never ritualistically introduced into the record, noting the defense only consented to their potential use without explicit approval. Consequently, the court ruled that the lack of formal acquisition rendered the evidence inadmissible and the judgment void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: When a decision relies on prosecution files not formally acquired during the trial, the procedural nullity renders the judgment void and requires a new trial.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO DAVIDE nato a ACQUI TERME il 08/04/1993 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23907 del 10 maggio 2019, riformava quella di primo grado, condannando Davide Gallo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Davide Gallo, a mezzo del difensore, denunciando violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, nonché manifesta iillogicità della motivazione, essendosi fondata la decisione all'esito del giudizio di rinvio su atti tutti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e non ritualmente acquisiti in quello del dibattimento.
3. Il ricorso è fondato, poiché dall'esame consentito al giudice di legittimità ai fini della decisione sulla questione processuale posta, emerge che gli atti del fascicolo del pubblico ministero sui quali si è fondata la decisione impugnata non vennero acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, avendo la difesa, secondo quanto risulta dai verbali allegati, solo manifestato la possibilità di prestare il consenso al riguardo, senza darsi atto nel prosieguo di decisioni di acquisizione o di attività istruttorie, sia nel giudizio di primo grado, sia in quello in sede di rinvio.
4. Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giuchzio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il