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Sentenza — n. 31878/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for overcrowding due to statute of limitations expiration, dismissing appeal on penalty legality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for allowing excessive theater attendance without remand. The defendant argued the penalty was illegal and the court lacked motivation regarding non-prosecution grounds. The court ruled the appeal inadmissible because the statute of limitations had expired before the appeal could be lodged.

Regesto Legislator

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Art. 593 comma 3 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: Appeals against monetary-only penalty sentences are inadmissible when the underlying offense has already expired due to the statute of limitations.

Parole chiave

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statute of limitations monetary penalty appeal inadmissible appeal theater overcrowding prescription period limite legale massimo limitazione dell'effettivo degli stranieri restrizioni quantitative

Disposizioni normative citate

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Art. 593 comma 3 c.p.p.
255936), secondo cui deve considerarsi insuperabile l'espresso tenore dell'art. 593, cornma 3, cod.
Art. 158 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 681 cod. pen.
Con sentenza in data 1 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli dichiarava Ernesto Donadio colpevole d& reato di cui all'art. 681 cod. pen. in relazione all'art.
art. 681 cod. pen
Con sentenza in data 1 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli dichiarava Ernesto Donadio colpevole d& reato di cui all'art. 681 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014
(Esclude l'appello: Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio Rv.
Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016
261564; lo ammette: Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv.
Sez. 3, n. 12673/2006
Ritiene, al riguardo, questo collegio (pur consapevole del contrastante indirizzo fatto proprio, tra gli altri, anche da Sez. 3, n. 12673/2006, Rv.
Sez. 6, n. 1644/2002
Sez. 6, n. 1644/2002, Rv.
Sez. 4, n. 18654/2013
Sez. 4, n. 18654/2013, Rv.
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Sentenza — n. 40678/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing discretion and minor procedural errors.
Ordinanza — n. 25855/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late procedural request and lack of new evidence.
Sentenza — n. 130/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeals against suspended sentences for noise violations exceeding specific administrative regulations.
Sentenza — n. 14756/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal for noise disturbance, ruling administrative violations do not constitute criminal offenses under Art. 659.2. The court rejects the claim that exceeding noise limits constitutes a crime. The appeal is inadmissible because the facts show only administrative infractions. The court clarifies the distinction between administrative and criminal noise violations. The defendant is ordered to pay court costs and fines. The decision upholds the lower court's qualification of the act. The ruling emphasizes the specific legal requirements for criminal liability in noise cases. The court finds no error in the application of the penal code provisions. The judgment concludes that the administrative breach does not meet criminal thresholds. The decision affirms the separation between administrative and criminal law in this context.
Ordinanza — n. 21334/2025 — snciv
Cassation court dismisses agriturismo fine appeal, ruling literal interpretation of seat limits prevails over actual meal counts.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DONADIO ERNESTO nato a BARI il 08/09/1948 avverso la sentenza del 01/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo rt.)cog./),0 C0iit ct,1~ coq deje: itu4ece cotte. +0.t àvhde141422.ale RITENUTO Ill FATTO 1. Con sentenza in data 1 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli dichiarava Ernesto Donadio colpevole d& reato di cui all'art. 681 cod. pen. in relazione all'art. 80 Tulps, ascritto al capo A), per aver permesso l'accesso al locale, Teatro Posillipo, di un numero di avventori superiore a quello autorizzato dalle leggi di pubblica sicurezza.

Assolveva l'imputato dal reato ascritto al capo B) della rubrica, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a minori d'età, perché il fatto non sussiste. Il Giudice, all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, condannava l'anzidetto Donadio alla pena di 100 euro di ammenda e indicava la sanzione base in quella di 150 euro di ammenda, operando sulla pena anzidetta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Riteneva che dall'istruttoria espletata era emersa, al momento del controllo della polizia giudiziaria, la sussistenza del fatto di cui all'art. 681 cod. pen. e che, all'esito dell'intervento dei carabinieri e delle verifiche operate, si era registrato un numero di soggetti maggiore di quello autorizzato, pari a 300.

A costoro si aggiungevano ulteriori 150 avventori, che occupavano il livello sottostante del locale. La documentazione in atti e i rilievi fotografici, oltre alle deposizioni dei testi escussi, davano conto, secondo il Giudice di merito, della anzidetta contravvenzione e della lesione del bene giuridico protetto. Ciò anche avuto riguardo ai rilievi stessi e alle condizioni dei servizi igienico-sanitari. Il tutto, dopo appena un'ora dall'apertura, congiuntura in cui si registrava un numero di soggetti presenti già superiore a 500.

2. Donadio Ernesto, con il ministero del difensore di fiducia, Claudio Botti, ricorre per cassazione e sviluppa due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge sostanziale avendo la sentenza impugnata condannato il ricorrente a una pena illegale, essendo prevista per la contravvenzione in contestazione la !:;anzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda, là dove il giudice di merito aveva inflitto la sola pena dell'ammenda ritenendo che nella previsione edittale essa figurasse in alternativa alla pena congiunta. Non rispondendo l'anzidetta condizione al dato normativo il dispositivo era da ritenere incompleto, facendo difetto una parte di sanzione, con conseguente illegalità del trattamento.

D'altro canto, il Giudice di merito era partito da una pena di 150 euro di ammenda, decisamente superiore alla soglia del minimo edittale e non aveva dato adeguata spiegazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che si sarebbe dovuta annullare la decisione impugnata. Né il refuso sarebbe stato emendabile attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale.2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il Giudice di merito aveva ritenuto il fatto in sé grave e aveva richiamato, per sottolineare l'anzidetta condizione di lesione al bene giuridico, i rilievi fotografici che documentavano la condizione di sofferenza del locale non idoneo ad accogliere il numero di avventori, con i connessi rischi per la pubblica incolumità. Non si era considerato che l'autorizzazione amministrativa prevedeva la possibilità di accesso di 300 persone oltre 150 in altra sala per un totale di 450 soggetti. Da ciò la conseguenza che era da ritenere di indiscutibile esiguità il numero di soggetti che si presentava superiore alla soglia autorizzata.

Il computo effettuato si risolveva in appena 64 avventciri, in eccesso rispetto al numero massimo assentito. Né valevano le considerazioni svolte richiamando i rilievi fotografici, poiché essi ritraevano, comunque, un locale che era autorizzato a ricevere nel complesso 450 soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché è estinto il reato per prescrizione. 1.1. Deve premettersi che nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto sulla appellabilità della sentenza di condanna alla pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Esclude l'appello: Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio Rv. 261564; lo ammette: Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv. 266225). Ritiene, al riguardo, questo collegio (pur consapevole del contrastante indirizzo fatto proprio, tra gli altri, anche da Sez. 3, n. 12673/2006, Rv. 234594;

Sez. 6, n. 1644/2002, Rv. 223280) di dover ribadire l'orientamento già sostenuto in altra precedente occasione (v. Sez. 4, n. 18654/2013, Rv. 255936), secondo cui deve considerarsi insuperabile l'espresso tenore dell'art. 593, cornma 3, cod. proc. pen., laddove esclude l'appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv. 266225). Anche aderendo all'ipotesi della riqualificazione come appello la decisione sarebbe inutiliter data. Il reato ascritto è, invero, estinto per prescrizione.

La non manifesta infondatezza anche sulla mancata motivazione e applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. impone, del resto, di rilevare la causa di estinzione del reato. •1 3 Il fatto risulta commesso il 18/1/2015 e la prescrizione ordinaria è maturata il 18/1/2020. Si aggiungono 6 mesi e 5 giorni di sospensione che conducono alla data del 23/7/2020, cui sommano, ancora, 64 giorni per sospensione, dovuta al Covid- 19. Il fatto risulta, perciò, ampiamente prescritto alla data odierna (prescrizione maturata il 25/9/2020).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso