Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31623/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and fine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31623/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer formally withdrew the litigation on May 14, 2021. Although the appeal was initially filed, the subsequent act of renunciation rendered the procedural challenge void. Consequently, the appellant was condemned to pay court costs and a monetary fine of 500 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant renounces the appeal, resulting in a condemnation to pay costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of appeal inadmissibility court costs monetary fine abbandono definitivo del procedimento censure procedurali rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNA ROBERTINO nato a LICATA il 23/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettel.s~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Vincenzo Senatore, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Robertino Bruna, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di cui in epigrafe del Tribunale di sorveglianza di Palermo in materia di misure alternative alla detenzione.

2. Con successivo atto, trasmesso con PEC, il difensore di Bruna, nominato procuratore speciale in data 14 maggio 2021 (come risultante dagli atti), ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022