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Sentenza — n. 31617/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding continuity of crimes in execution proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly rejected the request for continuity of crimes. The defense argued the lower court failed to consider specific evidence of premeditated license plate falsifications and ignored the spatial-temporal proximity of offenses. The court held that the execution judge's reasoning was not illogical and that the appellant could not retroactively introduce new categories of crimes for which they had not previously sought continuity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The execution judge's decision to deny continuity of crimes is admissible if based on non-illogical reasoning regarding the lack of premeditation indicators, and the appellant cannot unilaterally expand the scope of the request to include new crime categories not previously claimed.

Parole chiave

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continuity of crimes execution proceedings inadmissibility of appeal premeditation indicators spatial-temporal proximity new categories of crimes judicial reasoning logic contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.
Sez. U, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC ELISABETTA nato a TORINO il 19/06/1980 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 24 marzo 2021, il Tribunale di Savona, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Elisabetta Dragutinovic di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:

1) sentenza del Tribunale di Savona emessa il 22 novembre 2010, irrevocabile il 22 maggio 2015, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui. all'art. 477, 482 cod. pen., accertato in Albenga il 10 maggio 2007;

2) sentenza del Tribunale di Savona il 26 ottobre 2012, irrevocabile il 22 settembre 2015, di condanna alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione deuro 750,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 648, 477 e 482 cod. pen., accertati in Albenga il 26 aprile 2007;3) sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 24 giugno 2014, irrevocabile il 24 ottobre 2014, di condanna alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 477, 482 cod. pen, accertato a Bergamo il 26 maggio 2008. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, alla luce dei principi contestualmente esposti, non fosse emersa la prova dell'identità del disegno criminoso alla base di quei reati.

2. Ricorre per cassazione Dragutinovic, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento di detta ordinanza sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione. Puntualizzati gli snodi essenziali delle tre vicende processuali che avevano condotto alle condanne per i reati oggetto dell'istanza, la difesa segnala l'assoluta carenza della motivazione che ha caratterizzato il provvedimento impugnato, tanto da far ritenere del tutto mancante l'apparato argomentativo posto alla sua base: il giudice dell'esecuzione avrebbe fatto generico e inconferente riferimento ad un modus vivendi della condannata fondato sulla commissione di reati contro il patrimonio e, al contempo, omesso di considerare che l'istanza si riferiva alle sole condanne in materia di reati di falso.

Con riferimento a queste ultime, poi, il giudice dell'esecuzione aveva trascurato di valorizzare elementi emergenti dalle motivazioni dei provvedimenti di merito, con particolare riferimento alla omogeneità delle violazioni (falsificazioni di patenti di guida) e alla contiguità spazio-temporale delle stesse (commesse tutte tra Albenga e Bergamo, dall'aprile 2007 al maggio 2008). In proposito la difesa prospettava la possibilità che Dragutinovic avesse preordinato, ove non preconfezionato, la falsificazione simultanea di tutti i documenti in quanto sprovvista di regolare documento di soggiorno, al fine di poter condurre autoveicoli per spostarsi sul territorio nazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va ricordato, in premessa, il principio di diritto secondo cui, nel procedimento esecutivo avente ad oggetto l'applicazione della continuazione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di - o, se si vuole adottare un concetto più centrato sul momento della susseguente verifica ufficiosa, l'interesse primario ad - allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451;

Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01), muovendosi in tal senso dal condiviso principio, specificato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione, secondo cui «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 -01).

3. L'ordinanza impugnata non si discosta da tali principi, motivatamente escludendo la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione, ritenendo - con motivazione non manifestamente illogica - i reati commessi «espressione di un modus vivendi delinquenziale della ricorrente, dedita in maniera abituale alla violazione della legge penale e, in particolare, ai delitti contro il patrimonio dai quali all'evidenza trae i mezzi per la propria sussistenza, come del resto emerge dal certificato del casellario nel quale figurano otto condanne per furto, ricettazione e falso».

A tali argomentazioni il ricorso - prospettando genericamente e illogicamente che la condannata avrebbe deciso sin dall'inizio di falsificare una pluralità di patenti di guida, laddove per logica tale illecita attività si rendeva necessaria via via che ciascun documento contraffatto le veniva controllato e sequestrato - contrappone aspecifiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita davanti a questa Corte, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale.

A tanto neppure appare funzionale il richiamo, contenuto in ricorso, alla omogeneità quanto meno dei reati di falso. Ciò in quanto, a parte la già evidenziata genericità e indeterminatezza dei motivi di doglianza anche sul punto, deve osservarsi come la difesa non risulta aver mai chiesto in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione per singole categorie o gruppi di reati, facendone invece oggetto di richiesta per la prima volta in questa sede.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così