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Sentenza — n. 31616/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge violated Article 81 of the Penal Code by failing to explicitly separate satellite offenses before calculating the total sentence. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient and the appellant's arguments too generic to warrant further examination.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic and indeterminate grounds that merely repeat reasons already rejected by the lower court or lack a necessary logical connection to the contested decision.

Parole chiave

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continuation of crimes sentencing calculation inadmissible appeal lack of specificity execution judge satellite offenses court costs formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Il Giudice, nel determinare la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione, ha violato il disposto dell'art. 81 cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
Ha quindi individuato la pena più grave in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Il Giudice, nel determinare la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione, ha violato il disposto dell'art. 81 cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
280216 - 01), e, dall'altro, segnalare che, quando - operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 416 bis c.p
Ha quindi individuato la pena più grave in quella di cui all'art. 416-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016
- il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep.
Sez. 4, n. 18826 del 02/2012
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RACHELE SALVATORE nato a POLISTENA il 19/01/1978 avverso l'ordinanza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Salvatore Rachele di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. Ha quindi individuato la pena più grave in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 febbraio 2018, irrevocabile il 10 settembre 2019, per la quale è stata inflitta una pena finale di dodici anni di reclusione. Infine, applicato l'aumento per continuazione per la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 30 aprile 2015, irrevocabile il 23 marzo 2017, che ha quantificato in un anno e quattro mesi, ha rideterminato la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Salvatore Rachele, per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e di motivazione. Il Giudice, nel determinare la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione, ha violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., non avendo proceduto alla preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione all'esito solo della quale, sulla pena come determinata per il più grave, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, come tale, essere dichiarato inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

È stato chiarito che il giudice, il giudice, che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01 ).Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (per tutte, v.

Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01), e, dall'altro, segnalare che, quando - operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.

3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi, poiché ha fissato la pena base per il più grave reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., facendo espresso riferimento alla pronuncia (e dunque alla sua motivazione) con la quale si è irrogata la pena finale di dodici anni di reclusione; quindi ha stimato come equo l'aumento di pena inflitto per il reato giudicato con la citata sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 30 aprile 2015 parametrandolo in un anno, quattro mesi di reclusione.

A fronte di tale sintetica ma esaustiva motivazione, il ricorso si appunta esclusivamente sul mancato scorporo in motivazione della pena inflitta per il reato principale per cui è condanna (ovverosia l'art. 416 bis c.p.) e lamenta, con motivi generici, il complessivo giudizio sulla entità della pena ritenuta in aumento per la continuazione con il reato separatamente giudicato e, come tale, è inammissibile difetto di specificità. E, invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione» (ex multis Sez. 4, n. 18826 del /02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso