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Sentenza — n. 31615/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for rejecting criminal continuity due to time gaps between crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luciano Bartolini's appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons regarding the rejection of criminal continuity. Bartolini argued that the lower court erred by ignoring the temporal gaps between fiscal and bankruptcy crimes, citing recidivism and co-defendants' convictions as proof of a unified criminal plan. The court ruled that mere similarity in crime type or recidivism does not establish a single initial volition, and the cited precedents confirm that occasional repetition or shared delinquency trends do not equate to a unified program.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The mere homogeneity of violations or recidivism does not suffice to establish a single initial volition for criminal continuity, which requires evidence of a unified program of maximum intent.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal program recidivism evidence temporal gaps manifestly unfounded appeal reati economici indagine su reati finanziari riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Luciano Bartolini, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Luciano Bartolini, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLINI LUCIANO nato a CATTOLICA il 13/12/1964 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Luciano Bartolini, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso è stata invocata dall'istante sulla scorta della medesima natura dei reati giudicati (false fatturazioni e loro fraudolenta utilizzazione, violazione disciplina in materia di Iva, bancarotta) e dell'avvenuto riconoscimento *della recidiva; circostanze giudicate però insufficienti, a fronte della riscontrata eterogeneità delle fattispecie per cui è condanna (che spaziano da reati fiscali commessi negli anni 1991-1994, al furto di energia elettrica) e della rilevante distanza temporale tra le stesse e, soprattutto, tra l'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia fallimentare (contestata fino al luglio 1993) e i reati di bancarotta (risalenti al 2008), che impedirebbe di ravvisare l'unitaria iniziale programmazione.

2. Ricorre Bartolini per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, che denuncia il vizio di motivazione. Le motivazioni delle sentenze oggetto della richiesta hanno accertato l'esistenza e la creazione, secondo un medesimo schema operativo, di società collegate e collegabili tra loro geneticamente, ideate fin dall'origine e propedeutiche alla commissione di reati di natura fiscale, finanziari nonché di bancarotta. A torto è stato valorizzato, in senso contrario all'accoglimento dell'istanza, lo iato temporale, non necessariamente causa di esclusione del vincolo della continuazione e, nella specie, giustificato dalla circostanza che l'attività illecita si era protratta per lungo tempo e che, comunque, si sarebbe al cospetto di reati della medesima indole, accomunati dall'unico fine di creare l'apparenza di società di volta in volta operative, non appena una di esse era dichiarata fallita.

Di tanto sarebbe conferma, ad avviso della difesa, l'avvenuto riconoscimento - come attestato dal provvedimento della Corte di appello di Perugia in data 1 luglio 2020, allegato al ricorso ai fini dell' autosufficienza - in favore dei coimputati del Bartolini, Andrea Perrone e Paolo Canarelli, dell'invocato vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. con riferimento ai medesimi reati.

3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Si è altresì chiarito che non è sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nell'iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

3. Nel caso di specie, a fronte dell'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata riportata in sintesi nella parte espositiva, il ricorso non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni del giudice della esecuzione. In particolare, non rileva che detta comunanza si esprima anche attraverso la recidiva, la quale associa i delitti in un uniforme trattamento di minor favore, sotto il profilo, affatto diverso, della dosimetria della pena e che pertanto non presuppone che i delitti medesimi fossero stati necessariamente programmati in modo unitario e non esclude, per contro, che ciascuno di essi si leghi a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, frutto di ideazioni successive.

Del pari privo di pregio il riferimento all'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione per taluni reati nei riguardi di altri coimputati, la cui posizione processuale - anche alla luce del provvedimento allegato al ricorso per l'autosufficienza - si presenta del tutto differente, siccome concernente l'unificazione di una pluralità di reati di bancarotta risalenti ad un periodo compreso tra il 2004 e il 2010 relativamente a società delle quali costoro avevano svolto il ruolo di amministratori di fatto.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore