Italian court dismisses appeal against surveillance court order rejecting late documentary evidence as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a surveillance court order that dismissed a prisoner's claim for damages due to the late submission of documentary evidence. The appellant argued that the lower court incorrectly applied procedural rules regarding document timeliness and failed to consider analogous rulings from another jurisdiction. The court held that the surveillance court properly evaluated the new grievances and determined the external document lacked binding effect, thus upholding the original inadmissibility decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 663, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 678, comma 1, cod. proc. pen.: The court of surveillance may reject late documentary evidence as inadmissible if it violates statutory time limits, and such evidence does not bind the court even if it originates from another judicial authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO ANDREA nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 17/06/1974 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO ROMANO, rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da Andrea De Matteo avverso il provvedimento, in data 16 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. pen. in relazione ai periodi di detenzione patiti presso gli istituti di pena di Santa Maria Capua Vetere e Saluzzo. Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando il giudizio d'inammissibilità per tardività formulato dal Magistrato di sorveglianza della produzione documentale, trasmessa a mezzo pec il 14 dicembre 2020 e ricevuta dall'ufficio di sorveglianza il 15 di'4mbre 2010, siccome depositata oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 663, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso detta ordinanza ricorre De Matteo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 678, comma 1, e 663, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione. La difesa lamenta l'omessa valutazione da parte da parte dei giudici specializzati della documentazione depositata dalla difesa che, precisa, non atteneva a memorie o istanze che introducevano argomenti nuovi rispetto a quelli contenuti nella istanza originaria, ma consisteva in un'ordinanza emessa da Magistrato di altro ufficio di sorveglianza con la quale erano riconosciuti i rimedi risarcitori di cui in premessa, nei riguardi di altro detenuto, sulla scorta di una situazione di fatto (la presenza di una discarica che minava la salubrità dell'aria) del tutto analoga a quella in cui versava il ricorrente.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe negletto il principio espresso dalla giurisprudenza dì legittimità secondo cui «è illegittimo il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza non consenta all'interessato la produzione documentale (nella specie la copia di un provvedimento giurisdizionale) perché ritenuto intempestivo in quanto allegato a una memoria tardiva, in quanto il riferimento contenuto nell'articolo 666, comma 3, cod. proc. Pen., vale solo per le memorie difensive e non per i documenti» (Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 19/05/2000, Di Bella, Rv. 216280;
Sez. 5, Sentenza n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444).
3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, in adesione ai principi di diritto indicati nelle massime segnalate dallo stesso ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.
2. Il Tribunale di Sorveglianza, nello scrutinio del secondo motivo di reclamo, ha osservato che in occasione dell'udienza dinanzi al magistrato di sorveglianza l'interessato aveva dedotto motivi di disagio ulteriori rispetto a quelli originariamente rappresentati con l'istanza, incentrata sulla mancanza di un adeguato spazio individuale, sulla scarsità di luce naturale e aria, infine sulla mancanza di acqua calda corrente nelle celle. Ha, dunque, affermato in primo luco che correttamente il magistrato aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardive, le nuove doglianze aventi ad oggetto la presenza nelle vicinanze dell'istituto di una discarica dalla quale erano derivati lo scadimento della qualità dell'aria, periodiche interruzioni dell'erogazione dell'acqua ovvero di erogazione di acqua sporca.
Ha, infine, concluso come - in ogni caso - la produzione documentale difensiva (consistente in un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Spoleto di accoglimento di analogo reclamo ai sensi dell'articolo 35- ter, aventi ad oggetto lo stesso periodo di detenzione presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere) fosse comunque ininfluente, siccome emessa da altra autorità giudiziaria e, come tale, non esplicante alcun efficacia vincolante nell'ambito della valutazione spettante a quel giudice. Rileva, dunque, la Corte che - indipendentemente da ogni valutazione sull'ammissibilità della produzione documentale - ribunale di sorveglianza ha mostrato di avere, in ogni caso, tenuto in considerazione gli ulteriori motivi di disagio dedotti dall'interessato (a suo dire fondati sul provvedimento di cui chiedeva l'allegazione), ritenendo - con motivazione non manifestamente illogica - che la documentazione stessa non fosse rilevante ai fini della decisione discrezionale ad essa spettante.
4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 ap