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Sentenza — n. 31606/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special barroll for criminal appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the petition was not registered in the special barroll required for criminal appeals. Although the prisoner argued for violation of rights regarding his electric shaver, the court found the lawyer lacked standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 591, comma 1 lett. a); Art. 613, comma 1: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense lawyer not enrolled in the special barroll, as such lawyers lack the legal standing to challenge judgments.

Parole chiave

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special barroll registration criminal appeal standing defense lawyer qualification Court of Cassation admissibility procedural inadmissibility diritti del detenuto restrizioni accessorie braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis; cod.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione, infatti, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, pertanto, non è legittimato a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO ELIO nato a NAPOLI il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG A Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Elio Amato, detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso il diniego opposto dall'Amministrazione Penitenziaria alla sua richiesta di farsi asportare dal barbiere dei peli in eccesso mediante una macchinetta elettrica di proprietà di Amato.

2. Il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto in data 24 maggio 2021, affermando che non si verteva in materia di violazione di un diritto soggettivo.

3. Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. Eugenio Rogliani del Foro di Milano, in difesa di Elio Amato, ha presentato atto di impugnazione rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, deducendo: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; erronea applicazione dell'art. 27, terzo comma, 24 Cost. e dell'art. 8 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis; cod. proc. pen., l'atto difensivo ultimamente proposto - qui pervenuto perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, pertanto, non è legittimato a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom