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Sentenza — n. 31604/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Elio Amato, detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso il rifiuto opposto dall'Amministrazione Penitenziaria alla sua richiesta di trasmissione di atti di impugnazione e allegati all'Autorità Giudiziaria competente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. Eugenio Rogliani del Foro di Milano, in difesa di Elio Amato, ha presentato ha presentato atto di impugnazione rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, deducendo: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; erronea applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.; 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.; 123 cod. proc. pen.; 44 disp. att. cod. proc. pen.; 70.1 Regole penitenziarie europee.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione diritti del detenuto diritti della difesa impugnazione di decisioni amministrative procedura di rivendicazione nel pignoramento diritto di agire in giudizio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO ELIO nato a NAPOLI il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tannpieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Elio Amato, detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso il rifiuto opposto dall'Amministrazione Penitenziaria alla sua richiesta di trasmissione di atti di impugnazione e allegati all'Autorità Giudiziaria competente.

2. Il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto in data 1 luglio 2021, affermando che non si verteva in materia di violazione di un diritto soggettivo.

3. Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. Eugenio Rogliani del Foro di Milano, in difesa di Elio Amato, ha presentato ha presentato atto di impugnazione rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, deducendo: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; erronea applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.; 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.; 123 cod. proc. pen.; 44 disp. att. cod. proc. pen.; 70.1 Regole penitenziarie europee.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'atto difensivo ultimamente proposto - qui pervenuto perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale* della Corte di cassazione, e che, pertanto, non è legittimato a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom