Cassation court dismisses appeals for lack of motivation and legal violations regarding drug possession charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Gabriele Bufanio inadmissible due to a lack of absolute motivation and alleged violations of procedural articles. The defense argued that the appellate court failed to critically evaluate evidence regarding drug availability and failed to mention the non-mention of the conviction in the criminal record. The court rejected these claims as repetitive, unfounded, and an impermissible re-evaluation of facts already settled by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3; Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals lacking absolute motivation or alleging violations of law are inadmissible if they merely reiterate specific defenses without new arguments or seek an impermissible re-evaluation of established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUFANIO GABRIELE nato a CETRARO il 07/06/1995 BUFANIO ANTONIO nato a CETRARO il 30/10/1955 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo *i C-Ì 4-^ sA'4— -
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 20 febbraio 2019 del Tribunale di Paola in composizione collegiale. Detta pronuncia, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Antonio Bufanio colpevole dei reati di detenzione in concorso di arma clandestina (sub a), di detenzione illecita in concorso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e canapa indiana (b), di ricettazione dell'arma di cui sopra (c) e di detenzione illegale di munizioni (d), e, pertanto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva contestata e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 5.500,00 di multa; dichiarava, inoltre, Gabriele Bufanio colpevole di detenzione illecita di marijuana e pertanto, ricondotto il fatto all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e riconosciute al medesimo le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa, pena sospesa.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, tramite il proprio comune difensore, Antonio e Gabriele Bufanio. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata e violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa censura la sentenza impugnata per essersi limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza alcun vaglio critico e confronto con le censure difensive. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla posizione di Antonio Bufanio che con riguardo alla posizione di Gabriele Bufanio.
Quanto al primo profilo si rileva che non vi è prova che i luoghi in cui sono state rinvenute l'arma e le sostanze stupefacenti fossero nell'esclusiva disponibilità di Antonio Bufanio. Lamenta la difesa che non è dato evincere da quale atto anche i Giudici di appello abbiano potuto stabilire che lo stupefacente rinvenuto nella baracca oggetto della seconda perquisizione, struttura in stato di abbandono e accessibile a tutti, fosse da ricondurre alla disponibilità di Antonio Bufanio, atteso 1 ,i anche il mancato rinvenimento di alcunché riconducibile allo stesso ovvero alla sua attività lavorativa.
Quanto al secondo profilo, osserva la difesa che nella camera di Gabriele, nella quale veniva rinvenuto lo stupefacente, non era ritrovato alcunché sintomatico di attività di spaccio (agendine, sostanze da taglio, bilancini di precisione e via dicendo), dovendosi, pertanto, lo stupefacente ricondurre ad un mero uso personale, penalmente non rilevante. Con riguardo alla posizione di Gabriele, infine, si rileva che allo stesso andava concesso il beneficio della non menzione, considerata la prognosi favorevole a fondamento del riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Per tutti i motivi sopra riportati il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Assunta Cocomello, conclude per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). Invero, la censura avente ad oggetto l'asserita mancanza di motivazione non si confronta con la sentenza impugnata, la quale, ripercorrendo i singoli elementi probatori presi in considerazione dal primo Giudice, argomenta in relazione a tutti i motivi di appello sollevati dalla difesa.
Dalla sua lettura appare, infatti, possibile tanto ricostruire l'iter logico seguito dalla Corte di appello di Catanzaro quanto comprendere le ragioni che hanno indotto il giudicante a confermare la decisione di primo grado. 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.Invero, la Corte territoriale, con motivazione adeguata e logica, ha rilevato, tra l'altro, che le zone su cui insistevano le baracche e le piantagioni di canapa erano di proprietà della madre di Antonio Bufanio e che tali costruzioni, all'interno delle quali erano rinvenute l'arma e la droga, erano molto vicine tra loro e rispetto all'officina di Bufanio (dieci metri), ove lo stesso si recava quotidianamente per svolgere la sua attività di fabbro, raggiungibili attraverso un'unica strada interpoderale che le collegava tra loro.
La sentenza in esame, inoltre, confuta adeguatamente la tesi alternativa proposta dalla difesa. Rileva al riguardo che è «poco credibile che non solo che l'appellante non avesse conoscenza di quanto era custodito in quella baracca, quanto ancor più che un terzo potesse utilizzare quella costruzione per occultare lo stupefacente, atteso che l'estrema vicinanza all'officina del Bufanio e l'essere la zona impervia, isolata e non frequentata, non rendeva la baracca un nascondiglio sicuro; inoltre la marijuana rinvenuta nell'altra baracca, quella nella quale era occultata l'arma clandestina e che, come già rilevato, era a poca distanza dalla prima, nonché dall'officina, era custodita con le stesse modalità di quella rinvenuta nella prima baracca (in sacchi neri di cellophane) il che consente di ritenere la riconducibilità di essa allo stesso soggetto e rende ancora più inverosimile che un terzo possa avere utilizzato un terreno altrui dislocando la droga nelle diverse costruzioni rurali su di esso insistenti poiché ciò avrebbe aumentato il rischio di essere scoperto».
Osserva, inoltre, detta sentenza che l'ottimo stato di conservazione delle piante senza dubbio è indicativo di una cura giornaliera delle stesse, più difficilmente compatibile con il difficoltoso accesso alle piantagioni da parte di un terzo. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche, le censure proposte nell'interesse di Antonio Bufanio sono reiterative, aspecifiche, manifestamente infondate e non consentite, mirando invero a sollecitare una riconsiderazione di elementi fattuali non possibile in questa sede. Altrettanto dicasi per le doglianze nell'interesse di Gabriele Bufanio.
Invero, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'uso personale dello stupefacente in ragione del dato quantitativo esorbitante rispetto al consumo personale (329 dosi medie singole), nonché delle modalità di custodia della droga, occultata in punti diversi dell'abitazione (in parte all'interno della camera da letto e in parte in un locale seminterrato) e costituita da due quantitativi ancora da suddividere in dosi, della quale parte posta ad essiccare. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.g. in proc.
Saleman, Rv. 260991). E' quello che si è verificato nel caso in esame, in cui conseguentemente le argomentazioni della Corte territoriale risultano scevre da vizi logici e giuridici, mentre i rilievi difensivi, manifestamente infondati, ripercorrono aspecificamente quelli già svolti in appello e sollecitano una non consentita rivalutazione di fatto. Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa alla non menzione della presente condanna nel casellario giudiziale di Gabriele Bufanio. Invero, la Corte di appello di Catanzaro, muovendo dal condivisibile orientamento di legittimità secondo cui la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, P., Rv. 279094), ha ritenuto di non poter concedere detto beneficio in ragione della gravità della condotta e della pericolosità del comportamento dell'imputato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Antonio e Gabriele Bufanio al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p