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Sentenza — n. 31590/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for one defendant on attempted murder charge while dismissing others' appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding Dimitrijevic Dolari's charge of attempted murder but dismissed the appeals of his co-defendants. The lower court had acquitted Dolari of attempted murder while reducing his sentence for other crimes, a decision the Supreme Court found legally flawed for Dolari but correct for the others. Consequently, Dolari's case was remitted for retrial, while the other defendants' appeals were rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 560 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation may annul a judgment partially when the appeal against one specific charge is admissible and meritorious, while dismissing appeals against other charges that are inadmissible or unfounded.

Parole chiave

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partial annulment of judgment attempted murder charge inadmissible appeal remittal for retrial co-defendants liability penal responsibility absorption Cassation procedure porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 560 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
più severa, in termini assoluti, di quella a tale titolo irrogata a Dolari Dimitrijevic trova giustificazione nel fatto che, solo per quest'ultimo, essa è stata determinata quale aumento per la continuazione con il più grave reato in materia di armi, sicché, qualora il vincolo ex art. 81 cod.
Art. 133 cod. pen.
In tal modo, ha fatto corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., per poi applicare, nella massima estensione, la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
art. 367 cod. pen
art. 337 cod. pen
La motivazione della sentenza impugnata è, invece, ineccepibile nella parte dedicata alla responsabilità di Mira Mijajlovic la quale, il 26 novembre 2016, denunziò il furto della Mercede che, sei giorni prima, era stata utilizzata dal figlio per commettere il reato ex art. 337 cod. pen..
art. 81 cod. pen
più severa, in termini assoluti, di quella a tale titolo irrogata a Dolari Dimitrijevic trova giustificazione nel fatto che, solo per quest'ultimo, essa è stata determinata quale aumento per la continuazione con il più grave reato in materia di armi, sicché, qualora il vincolo ex art. 81 cod. pen.
art. 133 cod. pen
In tal modo, ha fatto corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., per poi applicare, nella massima estensione, la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
133 cod.pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIMITRIJEVIC DOLARI nato a FIRENZE il 15/02/1990 RADOSAVLJEVIC RAFAEL nato il 28/01/1994 MIJAJLOVIC MIRA nato il 25/02/1971 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. GUGLIOTTA CAROLA, del foro di ROMA, in difesa di DIMITRIJEVIC DOLARI, RADOSAVLJEVIC RAFAEL e MIJAJLOVIC MIRA, che conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi, dei quali chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Roma il 30 ottobre 2019, ha assolto Dolari Dimitrijevic da due contestazioni di tentato omicidio e rideterminato in due anni e sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa la pena a lui irrogata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; ha, inoltre, confermato la sentenza di primo grado con riferimento alle posizioni di Rafael Radosavlijevic e Mira Mijajlovic, condannati, rispettivamente, per resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa l'impugnata sentenza attiene ai fatti avvenuti in Roma il 20 novembre 2016, nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia dei Carabinieri, in servizio nella zona di Casalpalocco, incrociò una vettura, marca Mercedes, di grossa cilindrata, con targa tedesca, condotta da Dolari Dimitrijevic ed a bordo della quale si trovava anche Rafael Radosavljevic, e decise di sottoporla a controllo. L'attivazione di lampeggianti e sirene indusse, però, gli odierni ricorrenti ad accelerare la marcia nel tentativo di dileguarsi, così dando la stura ad un inseguimento che terminò nel momento in cui i fuggitivi finirono in una strada senza uscita, il cui accesso venne interdetto dal veicolo dei militari.

Nel tentativo, infine coronato da successo, di forzare il posto di blocco, Dimitrijevic, nella ricostruzione avallata da entrambe le sentenze di merito, si avvalse di una pistola, con la quale esplose due colpi che, fortunatamente, non attinsero gli operanti i quali, per parte loro, risposero al fuoco senza, nondimeno, riuscire ad impedire l'allontanamento dei malviventi.

3. La Corte di appello ha, in proposito, ritenuto, in parziale dissenso dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, che le emergenze istruttorie — imperniate sull'apporto dei componenti della pattuglia dei Carabinieri, gli Appuntati Scelti Sergio De Angelis e Rosario Morabito — dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Dimitrijevic si servì, nell'occasione, di un'arma comune da sparo illegalmente portata in luogo pubblico, ma non anche che la condotta da lui posta in essere, consistita nell'esplodere due colpi all'indirizzo di De Angelis e nel cercare, subito dopo, di investire Morabito, abbia integrato gli estremi del delitto di tentato omicidio.

Ha, invece, confermato la decisione del Tribunale in relazione alle posizioni di Rafael Radosavljevic, quale concorrente nella perpetrata resistenza a pubblico ufficiale, e di Mira Mijajlovic, madre di Dolari Dimitrijevic, proprietaria del mezzo che, nell'occasione, era nella disponibilità del figlio, la quale, a distanza di sei giorni, presentò una denunzia di furto frutto di mendacio e qualificata, quindi, ai sensi dell'art. 367 cod. pen..

3. Dolari Dimitrijevic, Rafael Radosavljevic e Mira Mijajlovic propongono, con unico atto e con l'assistenza degli avv.ti Antonio e Carola Gugliotta, ricorsi per cassazione affidati, nel complesso, a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, Dolari Dimitrijevic deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la sua penale responsabilità per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo in esito ad un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, che non tiene conto di quanto contestualmente attestato in relazione al contestato duplice tentato omicidio, avuto riguardo, specificamente: all'omesso rinvenimento dell'arma de qua agitur e dei bossoli rilasciati dai proiettili che si assume, con essa, essere stati esplosi; all'assenza, sull'autovettura dei Carabinieri, di fori da colpi di arma da fuoco; alla carenza di informazioni in merito alla potenzialità offensiva dello strumento; alla singolarità della ricostruzione che vede Dimitrijevic, posto alla guida della Mercedes, sparare tendendo il braccio dal lato del passeggero; al tenore delle dichiarazioni rese dal coimputato Rafael Radosavljevic. 3.2.

Con il secondo motivo, Rafael Radosavljevic lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello condiviso il giudizio espresso dal primo giudice in ordine al suo concorso nella perpetrata resistenza a pubblico ufficiale a dispetto della carenza di prova in ordine all'avere egli fornito a Dolari Dimitrijevic un apporto eziologicannente rilevante sul piano morale o materiale. 3.3. Con il terzo motivo, Mira Mijajlovic eccepisce vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte di appello stimato la falsità della denunzia di furto da lei presentata sulla base di considerazioni apodittiche e contraddittorie, incentrate sul postulato, non assistito da convenienti riscontri, che ella abbia riferito circostanze non rispondenti al vero. 3.4.

Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono, in chiave di violazione di legge sostanziale e processuale e di vizio di motivazione, della commisurazione, non assistita da congrue giustificazioni, delle pene in misura superiore al minimo edittale e, quanto, più specificamente, alla posizione di Rafael Radosavljevic, dell'irrogazione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di pena contraddittoriamente superiore a quella applicata, per lo stesso reato, a Dolari Dimitrijevic, principale responsabile dell'episodio criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO1.

I ricorsi di Dolari Dimitrijevic e Rafael Radosavljevic sono meritevoli di accoglimento, sì da imporre, nei loro confronti, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre quello di Mira Mijajlovic è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Dolari Dinnitrijevic risponde, oltre che della resistenza a pubblico ufficiale — reato in relazione al quale, già in fase di appello, non è stata presentata impugnazione — del porto in luogo pubblico dell'arma con la quale egli avrebbe esploso due colpi all'indirizzo dei Carabinieri, che cercavano di impedirgli la fuga e sottoporlo al controllo che egli, raggiunto da ordine di esecuzione per la carcerazione, intendeva, ad ogni costo, evitare. La Corte di appello ha disatteso le censure articolate, sul punto, dall'imputato valorizzando le dichiarazioni rese dai testimoni De Angelis e Morabito, che ha ritenuto pienamente attendibili.

Il primo, in particolare, ha riferito di aver notato la canna di una pistola, puntata ad altezza uomo, sporgere dal finestrino anteriore lato passeggero della Mercedes e di avere, subito dopo, avvertito una deflagrazione, seguita da un secondo colpo, pure esploso con direzione parallela al terreno. De Angelis, che ha risposto al fuoco mirando alla ruota anteriore del mezzo, ha, altresì, notato che il conducente ha lasciato cadere l'arma all'interno dell'abitacolo ed ha, quindi, diretto il veicolo a tutta velocità verso l'area in cui si trovava Morabito il quale, per evitare di essere investito, è stato costretto a gettarsi in terra verso sinistra.

La Mercedes, infine, sebbene attinta, alla fiancata, dai colpi esplosi dai militari, è riuscita ad allontanarsi, sicché è stato impossibile, nell'immediatezza, procedere all'identificazione degli occupanti. La Corte di appello ha segnalato come il racconto di De Angelis trovi conferma in quello di Morabito — il quale ha detto di avere visto dei bagliori e di essere stato avvertito dal collega della disponibilità, in capo ai soggetti da sottoporre a controllo, di un'arma — e spiegato, ulteriormente, che l'attendibilità dell'impostazione accusatoria è avallata anche dal contegno serbato da De Angelis, concretatosi nell'aprire, a sua volta, il fuoco e nell'avvertire il collega. 2.1.

Ciò posto, coglie nel segno il ricorrente nell'evidenziare che le considerazioni svolte a supporto del rigetto del motivo di appello relativo al porto in luogo pubblico, da parte di Dimitrijevic, dell'arma si pongono in contraddizione con quelle che la stessa Corte di appello ha utilizzato per riformare la decisione di primo grado in ordine al delitto di tentato omicidio ascrittogli sub C).Tanto, con specifico riferimento, innanzitutto, all'attendibilità del teste De Angelis che, a giudizio della stessa Corte capitolina, appare ridotta con precipuo riferimento alla descrizione della direzione dei colpi esplosi da Dimitrijevic (che, opina, non può ragionevolmente reputarsi tale da avere determinato un pericolo di vita per il militare il quale, proprio per questo motivo, ha mirato alle ruote della Mercedes e non ai suoi occupanti), ciò che — pur non potendo, per ciò solo, inficiare la credibilità delle residue dichiarazioni — impone un maggiore rigore valutativo.

Una volta, invero, affermato (cfr. pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) che De Angelis, «alla luce della concitazione del momento», potrebbe essere caduto in un errore percettivo in ordine all'esistenza di un pericolo di vita, connesso all'avere l'imputato reiteratamente sparato ad altezza d'uomo, appare logico verificare se ed in quale misura il suo apporto sia, nel complesso, confortato dalle concorrenti emergenze istruttorie. La sentenza impugnata offre, al riguardo, indicazioni che accreditano, almeno in potenza, la versione difensiva anziché l'impostazione accusatoria, e che si traggono, rispettivamente: dal racconto di Radosavljevic, il quale ha risolutamente escluso che il coimputato disponesse, quella notte, di una pistola e, comunque, che dalla Mercedes siano stati esplosi colpi di arma da fuoco; dagli esiti delle espletate investigazioni, che hanno condotto al rinvenimento di bossoli espulsi dalle armi in dotazione ai Carabinieri e di fori di proiettile sulla sola Mercedes a bordo della quale si trovavano gli imputati e non anche sul veicolo di servizio dei militari; dall'essere stata ascritta la materiale disponibilità dell'arma al solo Dimitrijevic il quale, assiso sul posto di guida la avrebbe, nondimeno, puntata tramite il finestrino anteriore lato passeggero.

Il coefficiente di equivocità delle emergenze istruttorie è, in apparenza, accresciuto dal fatto che De Angelis, in contrasto con la realtà, ha descritto i vetri della Mercedes come oscurati e che Morabito ha, genericamente, riferito di bagliori e boati, che egli, grazie all'informazione trasmessagli dal collega, ha ricollegato alla disponibilità, in capo a chi si trovava sulla Mercedes, di un'arma da fuoco. Se a ciò si aggiunge che il contegno tenuto da De Angelis è, logicamente, indice del fatto che egli ha percepito, in buona fede, la presenza di un'arma, ma non anche dell'effettivo impiego della pistola da parte di Dimitrijevic, è agevole ravvisare conclusivamente, nella motivazione della sentenza impugnata, una grave lacuna motivazionale, costituita dall'insufficiente considerazione, nella delibazione del contributo di De Angelis e Morabito, di quei profili che, all'interno del medesimo provvedimento, hanno giustificato l'assoluzione dell'imputato dalla contestazione di tentato omicidio elevata al capo C) per insussistenza dell'addebito.

Si impone, pertanto, al riguardo, un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato.

3. La Corte di appello ha, poi, ritenuto la responsabilità concorsuale di Rafael Radosavljevic in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale sul rilievo che egli, sedendo a fianco di Dolari Dimitrijevic, ha fornito un apporto causale penalmente rilevante alla consumazione del reato. A tal fine, ha esposto che l'imputato, consapevole del fatto che Dimitrijevic intendeva sfuggire al controllo per evitare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione spiccato a suo carico, non si è in alcun modo dissociato, così condividendo, di fatto, l'opzione del correo e «accettando di condividere ogni possibilità offerta dall'utilizzo del mezzo stesso, in quanto idoneo a riuscire nell'intento».

Ha stimato, dunque, che egli «abbia attuato un comportamento che si è inserito con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, che, dunque, è l'effetto di un'azione combinata di entrambi gli imputati per una finalità unitaria»; tanto, in ideale continuità con quanto già osservato dal Tribunale, secondo cui l'imputato «nulla ha fatto per disattendere il piano criminale, ma, al contrario, ha tenuto una condotta priva di soluzioni di continuità con quella del correo, sicché entrambe devono considerarsi avvinte sul piano logico senza distinzione alcuna». 3.1.

Trattasi, a giudizio del Collegio, di motivazione tutt'altro che convincente ed affetta, anzi, da carenze tanto gravi da imporre, limitatamente alla posizione di Radosavljevic, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Rona. Il ragionamento seguito dal giudice di merito è, in effetti, esente da vizi nella parte in cui ascrive all'imputato piena, e quantomeno sopravvenuta, coscienza del fatto che il sodale, pur di sottrarsi al fermo, non avrebbe esitato, come non ha fatto, a ricorrere alla violenza.

Radosavljevic è stato, pertanto, spettatore dell'iniziativa illecita di Dinnitrijevic il quale, però, risulta avere agito d'istinto, non appena resosi conto della presenza in zona delle forze dell'ordine e della concreta possibilità di un intervento della pattuglia. In questo contesto, la mera, ed in ipotesi silente, permanenza a bordo del ricorrente appare condotta neutra dal punto di vista causale, avuto riguardo, da un canto, all'omessa descrizione di sue condotte (integrate, ad esempio, dallo svolgimento di compiti di segnalazione o di ausilio logistico) che, sul piano materiale, abbiano agevolato l'azione illecita ovvero di comportamenti istigatori che abbiano fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso.

La Corte di appello, sul punto, assume — all'atto di delibare la richiesta di applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza — che Radosavljevic «essendo il complice nel frattempo intento alla guida in condizioni di urgenza ed emergenza, allo scopo di sfuggire alle Forze dell'Ordine, forniva un contributo tutt'altro che secondario, controllando evidentemente lo stato dei luoghi, nonché la presenza di altri utenti della strada e, soprattutto, monitorando l'azione degli inseguitori, agevolando in tal modo l'opera del guidatore e consentendo allo stesso di concentrarsi sulla condotta di guida»: affermazione, questa, che, in ipotesi certamente idonea a fondare la responsabilità concorsuale, non appare adeguatamente circostanziata con riferimento, specificamente, alla concreta indicazione dei dati istruttori dai quali essa è desunta, carente la quale essa rischia di risolversi in una non consentita petizione dì principio.

Anche in questo caso, spetterà, pertanto, al giudice del rinvio colmare il riscontrato deficit motivazionale, formulando un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato.

4. La motivazione della sentenza impugnata è, invece, ineccepibile nella parte dedicata alla responsabilità di Mira Mijajlovic la quale, il 26 novembre 2016, denunziò il furto della Mercede che, sei giorni prima, era stata utilizzata dal figlio per commettere il reato ex art. 337 cod. pen.. I giudici di merito, in proposito, hanno concordemente ritenuto la falsità della denunzia, e, quindi, la simulazione di reato sulla base della combinata considerazione della palese tardività e della genericità, che l'imputata ha rinunziato a colmare, anche con specifico riguardo all'impedimento che le avrebbe impedito di prendere tempestiva cognizione della sottrazione del mezzo.

Del tutto conforme alla logica ordinaria è, piuttosto, la ricostruzione che vede la donna impegnata, in un frangente in cui la disponibilità del mezzo in capo al figlio non era stata ancora definitivamente acclarata, a porre in essere una iniziativa fraudolenta finalizzata ad alleggerire la posizione processuale del congiunto addossando la condotta illecita ad un terzo, sconosciuto soggetto, autore del presunto — ed in realtà mai avvenuto — furto o, comunque, entrato in possesso del veicolo a seguito dell'allegata sottrazione. 4.1. A fronte di un iter argomentativo di assoluta linearità, la ricorrente si duole dell'omesso approfondimento delle circostanze da lei rappresentate in ordine al tempo ed al modo dell'intervenuta conoscenza della sparizione del veicolo, nonché all'identità dell'effettivo utilizzatore del mezzo, ovvero di aspetti che, come correttamente notato dai giudici di merito, ella avrebbe potuto e dovuto approfondire, attraverso opportune produzioni documentali e sollecitando, se del caso, l'audizione dei soggetti coinvolti.

Non avendo la Mijajlovic sopperito alle indicate lacune nell'esposizione delle ragioni per le quali ella ha presentato, a distanza di quasi una settimana dal fatto, la denunzia di un furto le cui coordinate spazio-temporali ha esposto in termini di assoluta genericità, i giudici di merito sono pervenuti a conclusioni che soddisfano pienamente le condizioni previste — stante l'attitudine della condotta a porre il pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice, determinando la potenziale apertura di un procedimento penale per un reato mai commesso — per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 367 cod. pen..

5. L'accoglimento, per Dolari Dimitrijevic e Rafael Radosavljevic, dei motivi di ricorso afferenti alla penale responsabilità determina l'assorbimento di quello relativo al trattamento sanzionatorio, che non è precluso, fatta salva la precisazione che il primo imputato ha circoscritto l'impugnazione, anche sotto questo profilo, al solo reato ascrittogli al capo B). Appare, comunque, opportuno rilevare, sin d'ora, che, a dispetto di quanto obiettato da Rafael Radosavljevic, la fissazione, nei suoi confronti, di pena per il reato ex art. 337 cod. pen. più severa, in termini assoluti, di quella a tale titolo irrogata a Dolari Dimitrijevic trova giustificazione nel fatto che, solo per quest'ultimo, essa è stata determinata quale aumento per la continuazione con il più grave reato in materia di armi, sicché, qualora il vincolo ex art. 81 cod. pen. dovesse venir meno in conseguenza dell'eventuale assoluzione, in sede di rinvio, da quell'imputazione, la sanzione dovrebbe essere rideterminata ex novo.

Per quanto concerne, infine, Mira Mijalovic, la Corte di appello ha chiarito, con motivazione esente da vizi di sorta, che la fissazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale di un anno di reclusione (e, comunque, inferiore a quella media) discende dall'effettivo coefficiente di offensività della condotta e dai motivi, connessi al reato commesso dal figlio, che la hanno generata. In tal modo, ha fatto corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., per poi applicare, nella massima estensione, la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Pertinente, del resto, si rivela, in argomento, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso di Mira Mijajlovic deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Dimitrijevic Dolari, limitatamente al reato di cui al capo B) e nei confronti di Radosavljevic Rafael e rinvia per nuovo giud